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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso di Greta Immobiliare


Pubblicato il: 9/7/2023

Nel contenzioso, la società Greta Immobiliare s.a.s. di Bagni Elena & C. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Buonanno; Autostrade per l'Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Alessandro Colzi.

La società Greta Immobiliare s.a.s. ha impugnato la sentenza n. 535/2020, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, ha respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di condanna di Autostrade per l’Italia s.p.a. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla società ricorrente, in conseguenza della dedotta illegittimità delle diffide del 20 marzo 2008 e del 19 novembre 2008 (danno complessivamente quantificato dalla società appellante nella somma di € 6.911.097,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria).

La società Greta Immobiliare, quale titolare di permesso di costruire n. 1569/2007 rilasciato dal Comune di Prato, iniziò i lavori per la realizzazione di un complesso immobiliare, in area situata nel territorio del Comune di Prato, via Casale e Faticci, in prossimità dello svincolo autostradale di Prato Ovest dell’autostrada A11; Autostrade per l’Italia, con nota 20 marzo 2008, diffidò la predetta società dal proseguire i lavori, avendo rilevato che essi interessavano la fascia di rispetto autostradale; la società diffidata chiese, quindi, al Comune di Prato di apportare alcune variazioni al progetto precedentemente assentito in ordine al posizionamento del fabbricato, che vennero accolte dalla amministrazione comunale, con il permesso di costruire in variante n. 1612/2008.

Sulla base di un parere negativo espresso da A.n.a.s., con successiva nota del 19 novembre 2008, Autostrade per l’Italia precisò che le opere edilizie autorizzate dal Comune di Prato avrebbero dovuto collocarsi ad una distanza non inferiore a quella di metri 60 dalla sede autostradale, in conformità a quanto previsto dal d.m. n. 1404 dell’1 aprile 1968.

Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Toscana (R.G. n. 70/2009), la società Greta Immobiliare ha impugnato le note di Autostrade per l’Italia del 27 ottobre 2008 e del 19 novembre 2008, deducendone l’illegittimità, per violazione dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dispone incombenti istruttori nei termini di cui in motivazione. Dà atto che l’udienza pubblica, all’esito delle operazioni di verificazione, sarà fissata con decreto del Presidente della Sezione. Determina in € 5.000,00 (cinquemila/00) l’acconto sul compenso spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico della società appellante. Spese al definitivo.