Accolto l'appello di Wind per la costruzione di un impianto eolico da 800 KW
Pubblicato il: 9/8/2023
Nella vertenza, Wind Sa S.r.l. è affiancata dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri; Regione Puglia è assistita dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.
La società Wind Sa ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 136/2020 concernente l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 800 KW e per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG).
I lavori si sono conclusi in data 4.3.2014 e l’impianto è entrato in esercizio ottenendo l’iscrizione al registro per gli incentivi.
A seguito del sopralluogo in data 7.9.2015 da parte del Comune di Castelluccio dei Sauri, come riportato nel relativo verbale di accertamento di abuso edilizio si accertava che le opere “sono realizzate conformemente al progetto agli atti di questo Ente” ma la pala del generatore “spazzava” in proprietà privata, della controinteressata sig.ra A.F., per cui l’opera era stata realizzata senza tener conto della distanza dai confini della pala.
L’appellante ha riscontrato tale nota del Comune con lettera del 30.5.2016, inviata anche alla Regione Puglia, nella quale faceva rilevare che la sig.ra A.F., con una precedente lettera del 5.11.2015, aveva chiesto alla Wind SA s.r.l. di procedere all’accertamento dei confini incerti e che tale accertamento non era stato ancora compiuto.
L’appellante, con nota del 13.6.2016, in riscontro alla detta nota del 9.6.2016, ha evidenziato alla Regione l’insussistenza dei presupposti per procedere in autotutela e, dunque, per sospendere l’autorizzazione unica.
Con provvedimento del 17.5.2017 prot. n. 1685 Regione Puglia, Sezione infrastrutture energetiche e digitali, in considerazione della richiesta della confinante sig.ra Anna Farina di sospendere l’efficacia del provvedimento di autorizzazione unica in ordine all’invasione della particella n. 17 del foglio 8 di sua proprietà, ha sospeso l’efficacia dell’autorizzazione unica n. 95/2013 e ha disposto l’avvio del procedimento di riesame finalizzato al riscontro dei presupposti per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Avverso detto atto di sospensione, Wind Sa s.r.l. ha promosso il ricorso innanzi al Tar Puglia (r.g. n. 567/2017); il Tar Puglia, con sentenza n. 598 dell’8.6.2017 ha accolto il ricorso della ricorrente e annullato l’impugnato provvedimento regionale del 17.5.2017, nella parte in cui disponeva la sospensione sine die.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati. Condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore dell’appellante Wind sa S.r.l., delle spese di giudizio, che liquida per il doppio grado in complessivi €. 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre accessori come per legge nonché al pagamento di € 7.473,19 (euro settemilaquattrocentosettantatre/19) per la verificazione previo rimborso all’appellante dell’acconto di euro 2.500 (duemilacinquecento) provvisoriamente a carico dell’appellante.