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Accolto il ricorso in ottemperanza avanzato dallo Studio Cardiologico Sassu


Pubblicato il: 9/9/2023

Nella vertenza, lo Studio Cardiologico Sassu S.r.l. è affiancato dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa.

Lo Studio Cardiologico Sassu gestisce una struttura sanitaria privata, accreditata dalla Regione Sardegna, che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale, nell’ambito del servizio sanitario regionale, mediante gli accordi stipulati con l’Asl n. 8 di Cagliari.

In particolare, il contratto stipulato il 12 agosto 2013, per regolare i rapporti relativamente al triennio 2013-2015, ha previsto una drastica riduzione dei tetti di spesa rispetto al passato in esecuzione delle previsioni della determinazione del direttore Generale della stessa Azienda sanitaria n. 1354 del 31 luglio 2013, che aveva regolato i limiti della contrattazione e le conseguenti riduzioni (provvedimento quest’ultimo adottato in esito alla delibera della Giunta regionale n. 51/19 del 28 dicembre 2012 sulle complessive riduzioni della spesa sanitaria in Sardegna).

La determinazione n. 1354 del 2013 è stata poi parzialmente annullata da alcune sentenze del Tar della Sardegna e lo studio ricorrente ha chiesto alla Asl di prendere atto di tale annullamento per modificare le scelte assunte.

L’Asl ha quindi approvato una nuova delibera, n. 795 del 19 giugno 2014, che tuttavia parte ricorrente ha ritenuto penalizzante e conseguentemente ha impugnato.

Il Tar di Cagliari con la sentenza n. 1065 del 2015 ha però dichiarato inammissibile il ricorso poiché la delibera 1354 del 2013 era stata già annullata e quella impugnata non avrebbe avuto natura provvedimentale. Inoltre, avendo la società sottoscritto il contratto alla luce di quanto indicato nella delibera 795 del 2014, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per acquiescenza.

Con la sentenza n. 4164 del 2022 questa Sezione ha tuttavia riformato la decisione del Tar, stabilendo innanzitutto che la delibera della Asl n. 795 del 19 giugno 2014 aveva natura provvedimentale. Dopo la decisione di questa Sezione, l’Azienda Regionale della Salute della Sardegna (di seguito ARES) con delibera n. 156 del 27 luglio 2022 ha approvato un Piano di acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per il 2022 per l’intero territorio regionale, Piano che secondo parte ricorrente non avrebbe tenuto conto della citata decisione del Consiglio di Stato.

Per questa ragione, lo Studio Sassu ha chiesto un riesame della delibera, che non essendo intervenuto ha determinato la necessità per lo stesso di sottoscrivere un nuovo contratto per il 2022 per un budget inferiore.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza n. 1155 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina alla Gestione Liquidatoria della disciolta ARES di dare esecuzione a quanto indicato in motivazione entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notifica o dalla eventuale previa comunicazione della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cagliari, con facoltà di delega ad un funzionario del relativo Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza ai sensi e nei termini specificati in motivazione. Riserva di provvedere sull’eventuale compenso del Commissario ad acta, da porre a carico della Gestione Liquidatoria della sciolta ARES per la predetta attività.