Respinto l'appello di AGCom contro RTI per il pagamento di sanzione amministrativa
Pubblicato il: 9/9/2023
Nel contenzioso, Reti Televisive Italiane - RTI S.p.A. è affiancata dagli avvocati Massimiliano Molino, Carla Previti e Giuseppe Rossi.
Con delibera 26/11/2009, n. 673/09/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha irrogato, nei confronti della Reti Televisive Italiane - R.T.I. s.p.a., la sanzione di € 58.000/00, ingiungendole di versare la somma dovuta, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della detta delibera.
La R.T.I. non ha pagato la sanzione e ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 18/3/2010, n. 4269, lo ha accolto, conseguentemente annullando l’atto impugnato.
La pronuncia è stata gravata dall’AGCOM e il Consiglio di Stato, con sentenza 6/4/2011, n. 2130, ha accolto l’appello conseguentemente respingendo il ricorso di primo grado.
L’Autorità, ha, quindi, emesso la nota 8/2/2013 con la quale ha richiesto alla R.T.I. la quietanza di pagamento relativa alla sanzione amministrativa irrogatale, avvertendola delle maggiorazioni previste in virtù del ritardo nel pagamento.
In riscontro alla menzionata richiesta di pagamento la R.T.I. ha comunicato di aver provveduto, in data 21/3/2013, al versamento della sanzione pecuniaria, degli interessi e delle maggiorazioni di cui al citato art. 27, comma 6, della L. 24/11/1981, n. 689, fatta eccezione per quelle relative al periodo compreso fra il 18/3/2010, data di deposito della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma n. 4269/2010, e il 6/4/2011, data di pubblicazione della pronuncia di appello, lasso temporale durante il quale, secondo la società, non essendo esigibile la sanzione principale, per effetto dell’annullamento disposto dal giudice di primo grado, non sarebbe stata dovuta la “sanzione aggiuntiva” di cui al menzionato art. 27, comma 6.
L’AGCOM ha, quindi, iscritto a ruolo la somma, a suo dire, ancora dovutale, affidando il recupero a Equitalia Sud, la quale ha emesso, all’uopo, la Cartella di pagamento n. 097 20130293090731000.
Quest’ultima è stata impugnata dalla RTI con ricorso al T.A.R. Lazio - Roma, il quale, con sentenza 24/1/2022, n. 747, lo ha accolto sul presupposto che, con riferimento al suddetto periodo, il ritardo nel pagamento fosse stato determinato da causa non imputabile alla ricorrente (ovvero dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio a opera del giudice in primo grado).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.