Respinto il ricorso dell'Agenzia del Demanio contro Regione Calabria e Bieco
Pubblicato il: 9/9/2023
Nel contenzioso, la Regione Calabria è affiancata dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice; Bieco S.r.l. è difesa dagli avvocati Leonardo Filippucci, Alfredo Gualtieri e Francesco Lilli.
Con il ricorso n. 62/2020 proposto dinanzi al Tar della Calabria, l’Agenzia del Demanio ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 14284 del 20 novembre del 2019 con cui il Commissario ad acta, per conto della Regione Calabria, nel rilasciare in favore della S.r.l. Bieco il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale per il progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi autorizzata e gestita in Località Pipino Scala Coeli in forza del decreto n. 4180 del 29 marzo 2010, ha concesso alla società in questione, per la stessa durata dell’AIA e nelle more della procedura di sdemanializzazione, l’utilizzo di mq 3.725 di aree demaniali ricadenti nel medesimo sito, costituenti aste demaniali per lo scolo di acque per l’estensione di mq 3.260.
L’Agenzia lamentava in particolare la violazione dell’art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 5 della legge n. 37 del 1994, nonché l’eccesso di potere, in quanto la Regione, per mezzo del Commissario ad acta, dopo aver richiamato il suo diniego alla sdemanializzazione, avrebbe riconosciuto la possibilità di rilasciare un provvedimento concessorio “nelle more della procedura di sdemanializzazione”: così facendo, però, lo stesso Commissario non solo sarebbe caduto in contraddizione, ma avrebbe altresì qualificato come dovuto il provvedimento di sclassificazione, anticipando di fatto una decisione da assumere all’esito dei lavori.
L’efficacia di questo provvedimento è stata sospesa dal Tar con l’ordinanza cautelare n. 214/2020, a sua volta confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. 3419/2020.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 8604/2021, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di questo grado di giudizio.