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Respinto il ricorso di Trotta Bus Service per l'affidamento del servizio di trasporto nel Comune di Potenza


Pubblicato il: 9/12/2023

Nel contenzioso, Trotta Bus Service S.p.A. è affiancata dagli avvocati Carlo Maltese, Francesco Marascio e Stefano Genovese; il Comune di Potenza è assistito dall'avvocato Emilio Bonelli; Miccolis S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Giacomo Marchitelli e Alessandra Sarlo.

La società Trotta Bus Service ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 00081/2023, impugnando, con il ricorso principale, la Lettera invito del 17.6.2022, finalizzata all’affidamento diretto ex art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007 della concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Potenza.

Il T.A.R., con la sentenza n. 81 del 2023, respingeva il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo, inter alia, insussistente il dedotto vizio di incompetenza in ragione del comma 7 dell’art. 1 della L.R. n. 7/2014, come modificato dall’art. 8 L.R. n. 59 del 2021, e rilevando che alle Pubbliche Amministrazioni era consentita la proroga dei contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti all’esito delle relative gare, come prescritto dal vigente art. 106, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ed anche dell’art. 23, comma 2, L. n. 62/2005.

Il Collegio di primo grado evidenziava che non vi era stata alcuna violazione dell’art. 172, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto tale norma si era limitata a prevedere che i requisiti di ammissione alle gare per l’affidamento delle concessioni di servizi pubblici dovevano garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, mentre la ricorrente non aveva provato che le aziende che svolgevano il servizio di trasporto di persone non erano in grado di gestire gli impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori), avvalendosi delle persone e/o delle imprese abilitate alla manutenzione degli impianti.

Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, Trotta Bus Services s.p.a. ha appellato la suddetta pronuncia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado a favore delle parti costituite che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.