Inammissibile il ricorso di ANFOS, Formasicurezza e CDS Service81 S.r.l.
Pubblicato il: 9/12/2023
Nella vertenza, ANFOS, Formasicurezza e CDS Service81 S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Leonardo Brasca.
Con il ricorso proposto in primo grado, A.N.F.O.S. ha premesso di essere un'associazione sindacale senza scopo di lucro avente tra gli scopi statutari quello di promuovere, rappresentare, orientare e tutelare gli interessi dei formatori, dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché delle rispettive forme associate nelle opportune sedi istituzionali, e di essere stata inserita nel 2013 nell'elenco curato dal Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 7, l. n. 4/2013, essendo dunque annoverata tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.
L’Associazione, inoltre, è affiancata, nel presente giudizio, da due strutture ricorrenti che erogano servizi di formazione.
Dopo avere proceduto alla diffusa illustrazione dei contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 e a evidenziare i punti ritenuti problematici della disciplina ivi prevista, ha dedotto l’illegittimità in parte qua del predetto accordo relativamente al divieto della modalità di e-learning per i corsi dei responsabili e addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e di ulteriori figure, in quanto disciplinate dall’art. 37 d.lgs. n. 81/2008. Ha lamentato, sul punto, la violazione del d.lgs. n. 81/2008 e degli artt. 41 e 23 Cost., nonché l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche
All’esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2017 il ricorso è stato respinto con sentenza emessa in forma semplicificata ex art. 60 c.p.a. La decisione, nel rigettare il ricorso, ha anzitutto individuato nell’art. 32, comma 2, d.lgs. 81/2008 la base normativa dell’accordo impugnato; ha poi esaminato le parti contestate di quest’ultimo, raffrontandole con ulteriori disposizioni del medesimo decreto e altre fonti dallo stesso richiamate, a vario titolo rilevanti, ravvisando in definitiva il rispetto da parte dell’Accordo di tutta la normativa vincolante.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per quanto rilevato in motivazione. Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni costituite quale unica parte appellata, che liquida onnicomprensivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge.