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Centro Servizi Ambientali non ottiene i benefit ambientali per il centro di smaltimento rifiuti


Pubblicato il: 9/13/2023

Nel contenzioso, Centro Servizi Ambientali S.r.l. è affiancato dall'avvocato Leopoldo Di Bonito; Regione Lazio è assistita dagli avvocati Stefania Ricci e Teresa Chieppa; il Comune di Castelforte è difeso dall'avvocato Enrico Morigi.

La ricorrente appellante è titolare di un impianto di trattamento rifiuti che si trova a Castelforte (LT).

Si controverte del provvedimento 1 febbraio 2016 prot.n. GR/02/16/52283 della Regione Lazio, indicato in epigrafe, che ha dichiarato quest’impianto soggetto all’applicazione del c.d. benefit ambientale, e della nota 16 febbraio 2016 prot. n.1369 del Comune di Castelforte, il quale, preso atto del provvedimento regionale citato, ha richiesto alla ricorrente appellante i dati relativi ai Comuni conferenti e alla quantità di rifiuti conferiti presso l’impianto suddetto a partire dal 14 agosto 2013, con lo scopo ultimo di chiedere le somme corrispondenti al benefit ambientale asseritamente dovuto e non versatogli a partire da quella data (doc. ti 16 e 17 in I grado ricorrente appellante, provvedimenti citati).

Il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla società contro tali provvedimenti. In sintesi estrema, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma della l.r. Lazio che prevede il benefit ed ha poi ritenuto che l’impianto della ricorrente sia ad esso soggetto come impianto di preselezione: il rifiuto da esso ricevuto sarebbe un rifiuto che necessita di un pretrattamento, dato che a sua volta proviene non da un altro impianto di preselezione, ma direttamente dai Comuni conferenti.

Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene sette motivi. Qui rileva in particolare il settimo di essi, con il quale essa deduce l’incostituzionalità dell’art. 29 della l.r. 27/1998, perché a suo avviso prevede in sintesi un tributo regionale non autorizzato dalla legge statale, necessaria in base all’art. 119 Cost.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, quanto al settimo motivo di doglianza, e dispone istruttoria nei sensi di cui in motivazione.

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