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Rigettato il ricorso di Sud Invest Edilizia per la cessione di un'area da adibire ad atterraggio


Pubblicato il: 9/13/2023

Nel contenzioso, Sud Invest Edilizia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luca Maria Pietrosanti; il Comune di Latina è difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti.

Sud Invest Edilizia ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 56/2018.

Con ricorso di primo grado la Sud Invest Edilizia S.r.l. ha esposto di avere stipulato in data 17 gennaio 1990 una convenzione urbanistica con il Comune di Latina, avente ad oggetto la cessione di un’area ricompresa nell’ambito del P.P.E. del C.D.; che il corrispettivo della cessione era costituito dal riconoscimento di un credito di cubatura, pari a metri quadri 17.364,05 convenzionali, da realizzarsi in altra area di atterraggio, nell’ambito del medesimo C.D.

Ciò premesso, ha allegato l’inadempimento del Comune alle statuizioni della precedente sentenza n. 2594/2015 del Consiglio di Stato in merito alle obbligazioni sorte da detta convenzione, con particolare riguardo alla condanna a trasferire in favore della società la proprietà dell’area meglio individuata nella delibera consiliare n. 19/2005.

Tale pregresso giudicato, pur accogliendo in parte l’appello del Comune di Latina, aveva infatti condannato quest’ultimo: a trasferire alla società Sud Invest la proprietà del suolo già individuato dall’Amministrazione entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; al pagamento (poi effettuato) di una somma pari agli interessi legali sulla somma di €. 1.585.413,16 dal 17.1.1990 al 24.1.2008.

Stante l’asserita perdurante inerzia dell’ente nel produrre la documentazione necessaria alla stipula dell’atto di trasferimento innanzi al notaio designato, la ricorrente ha chiesto: in via principale, previo accertamento dell’inadempimento di controparte alla ridetta convenzione, la risoluzione di quest’ultima, con sentenza d’accertamento della già intervenuta risoluzione stragiudiziale o costitutiva in tal senso, e la condanna del Comune al pagamento della somma di € 1.585.413,16 (corrispondente al valore monetario della prestazione ineseguita), oltre interessi dal 28 gennaio 2008, ovvero dal 22 settembre 2016 (termine assegnato in sentenza), ovvero dalla domanda; in via subordinata, di disporsi il trasferimento della proprietà dell’immobile ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ. e che, in tal caso, il Comune fosse condannato al risarcimento dei danni da ritardo nell’adempimento, con liquidazione di una somma pari agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria computata su € 1.585.413,16, come maturata dal 22 settembre 2016 al trasferimento.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese di lite, che liquida onnicomprensivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge.