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Pronuncia del CdS sull'istanza di VIA presentata da Canadian Solar Construction


Pubblicato il: 9/13/2023

Nel contenzioso, la Provincia di Brindisi è affiancata dall'avvocato Giuseppe Tanzarella; Canadian Solar Construction S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli; Arpa Puglia è rappresentata dall'avvocato Maria Laura Chiapperini.

Con nota prot. n. 38742 del 19/12/2019, la società Canadian Solar Construction s.r.l. (d’ora innanzi Canadian) ha presentato istanza di VIA, per la realizzazione di un “Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 5,95 MW e potenza moduli pari a 7,597 MW, denominato “Impianto 37A” ricadente nel Comune di Brindisi – foglio 136 p.lle 434”. In seguito alla presentazione di un “progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola”, con nota prot. n. 35333 del 23/12/2020, l’odierna appellata avanzava richiesta di avvio di un procedimento di PAUR relativo al progetto per la realizzazione di un “impianto agro-fotovoltaico di potenza nominale di 5,95 MW e potenza moduli pari a 7,597 MW, denominato “Impianto 37A” ricadente nel Comune di Brindisi.

Dopo aver trasmesso alla proponente il verbale di conclusione della conferenza, con nota prot. n. 26387 del 06/08/2021, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia di Brindisi le comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in questione assegnando all’interessata il termine di dieci giorni per l’eventuale presentazione di osservazioni.

Avverso il predetto atto Canadian ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, per chiederne l’annullamento. Con provvedimento n. 123 del 17/12/2022, la Provincia ha definitivamente denegato il rilascio del PAUR. Avverso il predetto provvedimento la società odierna appellata ha proposto ricorso per motivi aggiunti chiedendone l’annullamento.

Con sentenza n. 1586 del 12/10/2022, il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale ed ha accolto i motivi aggiunti proposti dalla Canadian. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego, muovendo dall’assunto di fondo della netta distinzione sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici. Ha conseguentemente rilevato un difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, indicando al contempo i criteri direttivi per la riedizione del potere.

In particolare, la sentenza del T.a.r. prende le mosse dall’irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Amministrazioni hanno ritenuto preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto di una impropria assimilazione degli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici.

Contro tale decisione la Provincia di Brindisi ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite.