Il Consiglio di Stato si pronuncia sui progetti relativi al termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda
Pubblicato il: 9/14/2023
Nella vertenza, Prima S.r.l., Ambiente 2000 S.r.l. e Atzwanger S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Andrea Manzi, Stefano Soncini ed Edoardo Gambaro; il Comune di Trezzo sull'Adda è difeso dall'avvocato Paolo Sansone; A2A Ambiente S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Mauro Renna.
Con ricorso notificato in data 5 settembre 2022 la società Prima s.r.l., proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione in Comune di Trezzo sull’Adda (realizzato in project financing sulla base di una convenzione con il Comune, entrato in funzione nel settembre 2003 e destinato, in base alla predetta convenzione, a passare gratuitamente in proprietà comunale dopo venti anni di esercizio), ha impugnato avanti il T.a.r. per la Lombardia la delibera del Consiglio comunale del Comune di Trezzo sull’Adda del 5 luglio 2022.
Con tale provvedimento, nell’ambito di una procedura preliminare tesa a sollecitare la presentazione, da parte di operatori privati, di proposte di project financing volte alla riqualificazione e gestione dell’impianto, è stato così disposto: è stata dichiarata fattibile e di interesse pubblico la proposta del costituendo RTI con mandataria la società A2A Ambiente s.p.a.; di converso, è stata ritenuta non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse l’altra proposta, formulata dal costituendo RTI di cui la società Prima è capogruppo mandataria.
Con ordinanza, il T.a.r. ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla documentazione amministrativa della società contro-interessata, rilasciata alla ricorrente in data 21 ottobre 2022. Per il resto, ha, anzitutto, affermato l’interesse qualificato della ricorrente ad accedere alla proposta della società contro-interessata; ha, altresì, ritenuto dimostrato “il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti con l’istanza del 12 luglio 2022 e la situazione finale che essa intende curare o tutelare con il presente giudizio”.
Tuttavia, ha ritenuto congruo il differimento disposto dal Comune, alla luce del valore prioritario da accordare alla par condicio dei concorrenti, che sarebbe alterata ove l’istante potesse conoscere, prima della pubblicazione del bando, le caratteristiche tecnico-economiche del progetto posto a gara, “poiché avrebbe a disposizione un lasso temporale più esteso per elaborare un’offerta migliore rispetto a quella presentata dal proponente e ritenuta di pubblico interesse, aumentando, in tal modo, le chance di aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica”; del resto, “ove la stazione appaltante non ponesse tutti gli operatori economici che partecipano alla gara nelle medesime condizioni conoscitive, vi sarebbe il rischio concreto che la conoscenza anticipata del progetto del promotore finisca per falsare la competizione e che, in virtù del diritto di prelazione che la legge attribuisce al promotore, la competizione si sviluppi esclusivamente tra questi ed il soggetto escluso dalla fase di selezione della proposta”, a danno degli ulteriori concorrenti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul giudizio n. 1000 del 2023, come in epigrafe proposto, così dispone: rigetta l’appello incidentale; accoglie l’appello principale e, per l’effetto, ordina al Comune di Trezzo sull’Adda ed alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cologno Monzese e di Trezzo sull’Adda di ostendere senza indugio all’appellante tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 12 luglio 2022; compensa le spese del doppio grado del giudizio afferente all’istanza ostensiva.