Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La AC Chievo Verona vince il ricorso al CdS contro il provvedimento esclusione dal Campionato emesso dalla FIGC


Pubblicato il: 9/14/2023

Nella vertenza, la società AC Chievo Verona è affiancata dall'avvocato Stefano De Bosio; la FIGC è difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione e il CONI è assistito dall'avvocato Alberto Angeletti.

Con comunicato ufficiale n. 252/2021, la Federazione Italiana Giuoco Calcio diramava il “manuale delle licenze” per l’ammissione al campionato professionistico di serie B della stagione sportiva 2021/22, ivi stabilendo, con riferimento ai criteri legali ed economico-finanziari indispensabili ai fini del rilascio della relativa licenza, che le società interessate avrebbero dovuto, entro il termine (dichiaratamente perentorio) del 28 giugno 2021: assolvere al pagamento dei tributi diretti e indiretti e assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, al pagamento delle rate scadute al 28 febbraio 2021.

Con propria nota in data 8 luglio 2021, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC) comunicava alla A. C. Chievo Verona S.r.l. di aver rilevato che, alla ridetta data, le procedure di pagamento rateale relative all’IVA, risultanti dalle liquidazioni periodiche riferite al primo e secondo trimestre dell’anno 2019 ed ai periodi di imposta dal 2014 al 2018, non ‘esplicavano più efficacia’, stante l’acclarata interruzione dei pagamenti rateali e la conseguente intervenuta decadenza delle rateazioni concesse dall’Agenzia delle Entrate.

Con la medesima nota, la Commissione rilevava, altresì, che – ancorché la società avesse presentato un’istanza di rateazione ex art. 19 DPR 602/73 e corrisposto la prima delle settantadue rate autodeterminate nel quantum – allo spirare del termine del 28 giugno 2021 l’Amministrazione finanziaria non aveva dato il (necessario) riscontro all’istanza, sicché, a tale data, i debiti erariali non potevano essere considerati assolti.

Avverso la nota de qua, la società presentava ricorso, il quale – all’esito del parere contrario reso dalla Commissione – veniva respinto, con provvedimento del 16 luglio 2021, dal Consiglio federale della F.I.G.C., che, per l’effetto, deliberava di non concedere la licenza nazionale 2021/22, con conseguente non ammissione al campionato di Serie B.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Collegio di garanzia il quale, con decisione n. 1045/2021, lo respingeva.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, la società impugnava la ridetta decisione, unitamente al provvedimento di esclusione dal Campionato adottato dalla FIGC. La sentenza declinava l’insussistenza del requisito della rilevanza, quale filtro di ingresso al giudizio di legittimità costituzionale: irrilevanza ulteriormente argomentata in ragione della documentata decadenza dal piano di rientro pre-esattoriale già in costanza del regime normativo emergenziale.

La società impugnava la decisione dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 9876/2022, respingeva l’appello, segnatamente condividendo, per quanto ancora di interesse, il giudizio espresso dal primo giudice in ordine al difetto di rilevanza della dedotta questione di costituzionalità della normativa tributaria emergenziale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9876/2022, respinge l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 7045/2022, resa tra le parti dal TAR per il Lazio.