Accolto il ricorso di Racop per la realizzazione di un tronco dell'impianto fognario in Roma
Pubblicato il: 9/15/2023
Nella vertenza, Racop S.r.l. è affiancata dall'avvocato Riccardo Barberis; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi.
La società appellante partecipava alla gara per la realizzazione di un tronco dell’impianto fognario dell’Acqua Traversa in Roma (in particolare il VI, ubicato nel Municipio Roma XV) e risultava aggiudicataria provvisoria all’esito della gara stessa, ossia in data 6 ottobre 2011. Importo della commessa: oltre 5 milioni di euro.
Il Comune di Roma avviava la procedura di verifica dei requisiti senza tuttavia concluderla per diversi anni.
Nel 2013 il Comune di Roma chiedeva agli uffici di ragioneria se si potesse chiudere la procedura di aggiudicazione nel rispetto del patto di stabilità che, nel frattempo, era entrato in vigore con legge n. 183 del 2011. La Ragioneria, viene riferito nel provvedimento di revoca poi impugnato, avrebbe frapposto ostacoli alla chiusura della procedura di gara proprio a causa dei suddetti vincoli di bilancio. Tale carteggio o comunque tali difficoltà non venivano comunicate alla RACOP nella qualità di aggiudicataria provvisoria.
Nel frattempo lo Stato italiano subiva una procedura di infrazione, nel corso del 2015, per la cattiva gestione degli impianti fognari e di depurazione, ivi ricompresi quelli del Comune di Roma e, tra questi, il collettore fognario dell’Acqua Traversa. Di qui il commissariamento delle opere tra cui anche quella in esame.
Con nota del 22 gennaio 2016 il Comune di Roma chiedeva comunque alla RACOP la disponibilità alla conclusione della procedura di gara agli stessi prezzi offerti in gara nel 2011. RACOP insisteva invece per un aggiornamento dei prezzi. Il richiesto aggiornamento e modifica dei prezzi veniva rifiutato dai competenti uffici del Comune di Roma in quanto ciò avrebbe comportato una sostanziale variazione dell’offerta con cui RACOP si era aggiudicata la gara nel 2011, e tanto con conseguente possibile violazione della par condicio rispetto agli altri concorrenti della stessa gara.
A questo punto la procedura di gara (ivi ricompresa la aggiudicazione provvisoria) con determinazione dirigenziale n. 882 del 14 giugno 2016 veniva revocata e aggiudicata ad ACEA ATO 2, come da indicazione del commissario di governo.
La revoca veniva impugnata dinanzi al TAR Lazio che rigettava il ricorso anche con riguardo ai profili risarcitori da responsabilità precontrattuale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza qui impugnata, accoglie sempre parzialmente il ricorso di primo grado, e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma indicata in motivazione.