Rigettato il ricorso di Geobrugg Italia contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 8/10/2023
Nel contenzioso, Geobrugg Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Barbara Piccini, Michele Trovesi ed Attilio Guarneri.
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 432/4/17 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto da Geobrugg Italia srl (di seguito Geoit) contro il diniego di rimborso IVA 2012/2014.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: non aveva alcun rilievo in causa la risposta data, in ordine ai rimborsi de quibus, dal Centro Operativo di Pescara alla controllante svizzera della società contribuente (Geobrugg AG, di seguito Geoag), trattandosi di rapporto con un diverso soggetto di diritto; che Geoit non aveva dato giudizialmente la prova dell'effettiva sussistenza dei crediti IVA azionati e quindi della spettanza dei rimborsi richiesti; che, in ogni caso, per i crediti relativi all'annualità 2012 l'istanza di rimborso doveva considerarsi tardiva, per decorrenza del termine biennale di cui all'art. 21, d.lgs 546/1992, non essendo a tal fine rilevanti le richieste di Geoag.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi, poi illustrati con una memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La Corte rigetta il ricorso.