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Rigettato il ricorso di Martini Zootecnica S.p.A. per l'esportazione di mangimi


Pubblicato il: 9/14/2023

Nella vertenza, Martini S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paolo Fiorilli, Massimiliano Valcada e Fausto Capelli.

In data 23 agosto 2000 la Martini spa chiese al Ministero dello sviluppo economico (MISE) il rilascio del certificato di esportazione, in relazione ad undicimila tonnellate di mangime destinate alla Libia, presentando apposita fideiussione bancaria in relazione alla prevista sovvenzione comunitaria (“restituzione di importo prefissato”) e, in pari data, chiese l’autorizzazione a porre sotto vincolo doganale la materia prima (gritz e farina di mais) necessaria alla produzione del mangime, ai sensi degli artt. 26 – 28 del regolamento CE n. 800/1999, per un periodo di mesi tre.

Il successivo 24 agosto 2000 la Direzione della Circoscrizione doganale di Cagliari concesse l’autorizzazione come richiesta ma, con provvedimento del 29 agosto 2000 lo stesso Ufficio delle Dogane di Cagliari rettificò l’autorizzazione, specificando che la dichiarazione di esportazione doveva essere presentata entro il 31 agosto 2000, sulla scorta di quanto stabilito dal regolamento CE n. 1214/2000.

La Martini spa ha agito davanti al Tribunale di Cagliari, citando il MISE e il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), e ha chiesto che venisse accertato, se del caso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che le era stato illegittimamente impedito di effettuare l’esportazione precedentemente autorizzata e che non sussisteva il diritto del MISE ad escutere la cauzione.

Il Tribunale di Cagliari, respinte le eccezioni processuali dell’Amministrazione, ha rigettato le domande della Martini. Proposto appello, la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Giudice adito, fissando termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Bologna.

Ha proposto appello la Martini, la quale ha contestato, in particolare, l’interpretazione della normativa comunitaria fornita dal giudice di prime cure, ritenendo che dal regolamento n. 1214/2000 non potesse ricavarsi alcuna deroga all’art. 28.6. del regolamento n. 800/1999 e che vi era stata violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e buona amministrazione.

La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello incidentale dell’Amministrazione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo in capo all’attrice il «diritto soggettivo alla verifica da parte del GO della legittimità del decreto d’incameramento della cauzione», e ha rigettato l’appello principale della società.

La Corte, inoltre, ha osservato che analoga misura di limitazione di validità di titoli all’esportazione al 31 agosto era stata prevista l’anno precedente, come risultava da comunicazione della Direzione Generale dell’Agricoltura della Commissione Europea; ha aggiunto che non era stata neppure allegato un caso di forza maggiore ex art. 36 del regolamento n. 3719/1988 né la Martini aveva contestato l’operato dell’Amministrazione, limitandosi a restituire il titolo per «motivi di opportunità», mostrando così acquiescenza.

Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, insistendo anche per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.