Cessata la materia del contendere tra Immagine e Cinema S.r.l. e AE
Pubblicato il: 9/14/2023
Nel contenzioso, Immagine e Cinema S.r.l. è affiancata dall'avvocato Marco Machetta.
All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società Immagine e Cinema s.r.l. fu notificato un avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile relativo all’anno 2008, ai fini Ires, Iva ed Irap, con maggiori imposte, del complessivo importo di € 121.926,00, oltre sanzioni.
Con l’atto impositivo erano state contestate minusvalenze non spettanti, costi non deducibili e altre voci incidenti sulla quantificazione dell’imponibile della società. Contestando gli esiti dell’accertamento, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accolse in parte le ragioni.
Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse parzialmente l’appello con la sentenza n. 191/22/2015.
La pronuncia è stata censurata dalla società con quattro motivi, chiedendone la cassazione.
L’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto di costituzione”, al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Nelle more del processo la contribuente ha chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata, disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1 dicembre 2016, n. 225. Disposta l’integrazione della documentazione allegata, cui la società ha provveduto, all’esito della pubblica udienza del 5 luglio 2023, la causa è stata riservata.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sostenute.