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Rigettato il ricorso di Intek Group S.p.A. per la detraibilità di tributi IVA


Pubblicato il: 9/16/2023

Nella vertenza, Intek Group S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano Zagà.

Intek Group s.p.a. – incorporante FEB Ernesto Breda s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano il provvedimento di diniego “parziale espresso” emesso dall’Agenzia delle entrate con il quale, per quanto di interesse, era stata rigettata l’istanza della suddetta società di rimborso Iva, per il 2015, di euro 279.244,31 sul presupposto che l’operazione di finanziamento effettuata da quest’ultima in favore della controllante non costituisse un’attività “accessoria” ad operazioni imponibili ovvero meramente “occasionale” rientrando nell’attività propria dell’impresa (holding finanziaria) con conseguente inclusione degli interessi attivi generati da tale operazione nel calcolo del pro rata di detraibilità dell’Iva ai sensi dell’art. 19-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633/72.

A sostegno della impugnativa la società deduceva la esclusione degli interessi derivanti dalle effettuate operazioni di finanziamento dal calcolo del pro rata di detraibilità trattandosi, a suo avviso, di operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, n. 1, accessorie rispetto alle operazioni imponibili ovvero occasionali in quanto non formanti oggetto dell’attività propria della società; in particolare, prospettava trattarsi di un semplice impiego di liquidità, di operazioni di conto corrente poste in essere senza alcuna organizzazione specifica appositamente dedicata e senza alcun uso di beni o servizi acquistati e soggetti ad Iva.

La CTP di Milano, con sentenza n. 2103/3/2018, rigettava il ricorso ritenendo che l’operazione di finanziamento in questione rientrasse nell’attività di impresa propria della società.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 2809/18/2019, depositata in data 27 giugno 2019, lo rigettava.

In punto di diritto per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) le operazioni in questione avevano avuto origine da “un contratto di finanziamento in rapporto di conto corrente reciproco” stipulato tra la FEB Ernesto Breda s.p.a. (incorporata da Intek Group s.p.a.) e la società Intek Capital s.p.a. che aveva consentito alle società del gruppo di soddisfare, senza ricorrere al prestito bancario, le rispettive esigenze finanziarie, di perseguire lo sfruttamento del capitale concesso in prestito ricavandone introiti di rilevante ammontare sotto forma di interessi e di assicurare che tale redditività restasse nell’ambito delle società del gruppo; 2) conformemente alla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE del 14 aprile 2016, C-378/15), per individuare le operazioni da intendere come accessorie o principali occorreva fare riferimento alla composizione della cifra d’affari con la conseguenza che il criterio “quantitativo” e relazionale doveva essere preferito a quello “gestionale” (che aveva riguardo a beni e servizi utilizzati per produrre operazioni esenti); pertanto, occorreva avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, rilevando il volume d’affari del contribuente; 3) premesso che le operazioni di finanziamento in esame erano comunque riferibili all’oggetto sociale, avuto riguardo al criterio dell’attività effettivamente esercitata e, quindi, quantitativo, “l’ammontare rilevante delle operazioni di finanziamento esenti per il triennio 2013-2015 che avevano generato un rilevante ammontare di interessi attivi nell’ambito di un rapporto di conto corrente di corrispondenza reciproco, testimoniava la natura principale e non accessoria delle operazioni di finanziamento” che, anche in ragione della natura del rapporto contrattuale (conto corrente reciproco di corrispondenza) e della loro rilevanza richiedevano, comunque, “l’utilizzo di una accorta e specifica gestione amministrativa contabile organizzata”.

Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.