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Accolto il ricorso per accertamento di transfer pricing contro Tiger Flex


Pubblicato il: 9/18/2023

Nel contenzioso, Tiger Flex S.r.l. è affiancata dagli avvocati Barbara Nigro e Rosamaria Nicastro.

La società Tiger Flex s.r.l., operante nel settore della produzione di calzature, nel 2013 era oggetto di una verifica di carattere generale per il periodo d’imposta 2010, poi esteso al 2009 ed al 2011.

Nel particolare, la società contribuente vedeva quote in capo alla famiglia Bartoli, ma era controllata al 75% dal gruppo Gucci tramite la Gucci Luxemburg s.a., sotto la direzione ed il coordinamento di Gucci Group N.V., di diritto olandese, e procedeva all’acquisto dei rami d’azienda di Calzaturificio Tiger di Bartoli Bruno & c. s.n.c. e di Bartoli s.r.l., opifici d’eccellenza che fornivano originariamente i prodotti sia a Gucci, ma anche alle concorrenti Prada e Bally.

La chiusura delle operazioni era sancita con pvc formato e consegnato in data 14 maggio 2014, con rilievi attinenti al cost plus ed operazioni intra gruppo (transfer pricing), nonché operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata. La società contribuente replicava con apporto partecipativo in data 25 novembre 2014, con integrale contestazione delle conclusioni cui erano pervenuti i verificatori. In data 17 dicembre 2014 seguivano quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2009-2012, relativi ad indeducibilità di costi di ammortamento.

Ed infatti, la società aveva indicato un prezzo di acquisto di oltre sedici milioni, di cui iscriveva a bilancio l’ammortamento annuale, anestetizzando così l’utile per tutto il decennio dell’ammortamento, pur in presenza di significativi incrementi di fatturato. Senza tale ricorrente voce passiva - questo il punto di partenza - la soc. Tiger Flex s.r.l. avrebbe esposto utili su cui assolvere oneri contributivi. Di qui la ripresa a tassazione, rideterminando il valore dell’avviamento iscritto a bilancio e disconoscendo la deducibilità del maggior costo, ritenuto un vantaggio per tutto il gruppo Gucci e non solo per il calzaturificio, sia perché all’esito delle operazioni societarie lavorava in esclusiva per Gucci che poteva quindi pienamente disporne, sia perché poneva in difficoltà la concorrenza, obbligata a trovare un diverso esecutore di fiducia nel ristretto mercato del lusso.

A quegli atti impositivi, gravati in sede giurisdizionale, faceva seguito ripresa a tassazione anche per l’anno 2013, di cui qui è controversia, con differenza di costi non deducibili pari ad €.651.351,97 ed uguale ripresa a tassazione. I gradi di merito erano favorevoli alla società contribuente sull’assorbente motivo preliminare della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, quindi spicca ricorso per cassazione il patrono erariale, affidandosi ad unico motivo, cui controdeduce la società contribuente, riproponendo in sede di controricorso le doglianze avverso l’atto impositivo che erano state ritenute assorbite nei due gradi di giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.