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Accolto il ricorso di Unipolsai Assicurazioni in materia di avviso di accertamento di ritenute alla fonte


Pubblicato il: 9/20/2023

Nel giudizio, Unipolsai Assicurazioni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gabriele Escalar e Vittorio Giordano.

Con processo verbale di constatazione del 31 luglio 2008, la Direzione centrale accertamento – settore controlli fiscali – Ufficio soggetti di grandi dimensioni dell’Agenzia delle Entrate contestava alla società Milano Asicurazioni s.p.a. di avere eluso l’applicazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non avendo effettuato le ritenute sugli interessi afferenti i prestiti denominati “Sibilla” e “Colosseo”, contratti con la società non residente Fondiaria Nederland B.V.

In base ai rilievi formulati nel p.v.c., l’Agenzia delle Entrate emetteva, quindi, nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., l’avviso di accertamento n. TMB070200510/2009, con il quale l’Ufficio accertava, in capo alla società contribuente, l’omessa effettuazione di ritenute alla fonte a titolo d’imposta per l’anno 2003, per complessivi € 134.362,00, e l’atto di contestazione n. TMBCO0200124/2009, con il quale, a fronte dei rilievi accertati, irrogava la sanzione prevista dall’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per l’anno 2003, per l’importo di € 40.308,60,00.

Avverso tali atti la Milano Assicurazioni proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenze n. 141/36/2012 e n. 142/36/2012, depositate il 15 maggio 2012, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.

Interposti separati gravami dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2831/15/2014, pronunciata il 7 aprile 2014 e depositata in segreteria il 27 maggio 2014, previa riunione, accoglieva li appelli, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione impugnati.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la UnipolSAI s.p.a., quale società incorporante la Milano Assicurazioni s.p.a., sulla base di dieci motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazioni ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari proposti in primo grado ed annulla gli atti impugnati.