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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul contenzioso tra Habitat Costruzioni e il Comune di Modugno


Pubblicato il: 9/16/2023

Nella vertenza, la società Habitat Costruzioni S.r.l. è difesa dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso; il Comune di Modugno è affiancato dall'avvocato Vittorio Triggiani.

Con il ricorso n. 142 del 2011 la ditta Habitat costruzioni s.r.l. ha chiesto: l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Modugno in relazione alla diffida del 23 settembre 2010, con la quale si chiedeva la prosecuzione del procedimento di cui alla pratica edilizia n. 213/2007, finalizzato al rilascio, da parte del Comune, di un titolo edilizio inerente la realizzazione di una struttura alberghiera.

Veniva domandato inoltre, l’annullamento del provvedimento comunale di sospensione dell'archiviazione e la domanda di risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’Amministrazione.

Con la sentenza n. 1358 del 6 dicembre 2016 il T.a.r. per la Puglia, sede di Bari: ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse; ha accolto il ricorso in relazione al silenzio inadempimento serbato dal Comune di Modugno e ha ordinato al Comune di pronunciarsi con provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, disponendo, nel caso di inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, in persona del Prefetto di Bari; ha respinto la domanda risarcitoria; ha compensato le spese del giudizio.

La società Habitat (nelle more posta in stato di liquidazione), ha proposto ricorso r.g.n. 437/2018, con il quale ha chiesto la corretta esecuzione della sentenza n. 1358/2016 e l’annullamento del provvedimento del 6 settembre 2017 emanato dal Commissario ad acta, nonché degli ulteriori atti e provvedimenti emanati dallo stesso Commissario e dal Comune di Modugno. Con sentenza n. 437/2018, il T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando: respinge l’appello principale; respinge l’appello incidentale; compensa le spese di giudizio tra le parti.