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Respinto il ricorso del Comune di Milano contro Urban Vision per l'installazione di due impianti pubblicitari


Pubblicato il: 9/18/2023

Nella vertenza, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano ed Elena Maria Ferradini; Urban Vision S.p.A. è assistita dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Giovanni Corbyons.

Con il ricorso n. 886/2022, proposto dinanzi al Tar della Lombardia, Milano, la S.p.a. Urban Vision ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determina dirigenziale prot. n. 185015 del 31 marzo 2022 adottata dal Direttore dell’Area Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Milano, recante l’autorizzazione all’installazione di due impianti pubblicitari sui ponteggi del monumento a Garibaldi in Largo Cairoli a Milano, e la sottesa assegnazione di spazi pubblicitari.

Nonchè, il bando della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto avente a oggetto i lavori di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti, e l’art. 12.8, comma 4, del relativo Capitolato speciale d’appalto, ove tali disposizioni siano interpretate nel senso che le autorizzazioni per lo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi di cantiere dei beni di proprietà comunale ricompresi nell’oggetto dell’appalto possano essere rilasciate senza il previo esperimento di una procedura di selezione comparativa tra gli operatori interessati.

Assumendo l’illegittimità dell’affidamento nella parte in cui si è consentito lo sfruttamento degli spazi pubblicitari senza previo esperimento della procedura comparativa, pur trattandosi della messa a disposizione di beni di proprietà comunale e pur determinando, l’installazione in questione, una compartecipazione del Comune ai proventi derivanti dalla stessa, la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dei principi euro-unitari di concorrenza, libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.

Con la sentenza impugnata, il Tar della Lombardia, Milano, ha preliminarmente ravvisato la perdurante sussistenza dell’interesse al ricorso malgrado l’avvenuta integrale esecuzione del contratto, sia in funzione della proposizione della domanda di risarcimento del danno da parte della ricorrente, sia in considerazione della impugnazione di clausole del bando di gara e del capitolato speciale e delle disposizioni regolamentari comunali sul canone unico sulle occupazioni di suolo pubblico.

Nel merito, il Tar ha accolto il ricorso incentrando la propria motivazione circa la sussistenza dell’obbligo, in capo al Comune concedente, di effettuare una procedura a evidenza pubblica anche per la scelta del soggetto che può utilizzare i ponteggi per la pubblicità e, per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità dei succitati atti.

Nell’impugnare la sentenza, il Comune di Milano ha censurato la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice innanzitutto nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura afferente al mancato espletamento di un confronto concorrenziale per assegnare lo spazio pubblicitario sui ponteggi in occasione dell’esecuzione di interventi di restauro della statua dedicata a Garibaldi situata in Largo Cairoli a Milano.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune di Milano a rifondere in favore di Urban Vision S.p.a. le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.