Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto il ricorso di Regione Piemonte per la dichiarazione di beni di notevole interesse pubblico


Pubblicato il: 9/20/2023

Nel contenzioso, Regione Piemonte è affiancata dagli avvocati Eugenia Salsotto e Stefano Gattamelata; Giuggia Costruzioni è difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna e Marco Briccarello.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 596, ha accolto il ricorso proposto dalla Giuggia Costruzioni s.r.l. e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 3.8.2017, n. 89-5520 (e relativi allegati), avente ad oggetto la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto territoriale del Momburgo con le emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte Calvario, del Santuario di Santa Lucia e del percorso devozionale da Villavecchia, nei Comuni di Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì (CN), ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004”.

Nonché, tra l’altro, la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 30.1.2017, n. 22-4612, con cui la medesima Regione Piemonte ha preso atto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla Commissione regionale ex art. 137 del d.lgs. n. 42 del 2004.

La Regione Piemonte ha interposto appello (R.G. n. 187 del 2023) avverso la detta sentenza.

La decisione del giudice di primo grado, accogliendo il secondo motivo del ricorso proposto dalla Giuggia Costruzioni, avrebbe erroneamente qualificato la Commissione prevista dall’art. 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio quale “collegio perfetto”, conseguentemente ritenendone viziata la composizione nelle sedute nelle quali non era presente il plenum dei componenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi in epigrafe (R.G. n. 187 del 2023 ed R.G. n. 760 del 2023), così provvede: accoglie gli appelli proposti dalla Regione Piemonte e dal Ministero della Cultura; respinge gli appelli incidentali proposti dalla Giuggia Costruzioni s.r.l. respinge i motivi riproposti, ex art. 101, comma 2, c.p.a., dalla Giuggia Costruzioni s.r.l., per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado dalla Giuggia Costruzioni s.r.l. Compensa tra le parti le spese dei due giudizi riuniti.