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Il CdS si pronuncia sul ricorso per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano


Pubblicato il: 9/20/2023

Nel contenzioso, Edison Next Environment S.r.l. è affiancata dagli avvocati Lorenzo Lentini, Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani e Simone Abellonio; Regione Campania è assistita dagli avvocati Angelo Marzocchella e Rosanna Panariello; ENAC è rappresentata dagli avvocati Marco Di Giugno ed Eleonora Papi Rea; i Comuni di Gricignano di Aversa e di Carinaro sono difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, il Comune di Marcianise è affiancato dall'avvocato Sabatino Rainone e il Consorzio ASI è difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi.

La società Edison Next Environment S.r.l. ha avanzato ricorso per l’annullamento ovvero la riforma, previa cautela, della sentenza T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. V, 26 giugno 2023 n.3844, che ha respinto il ricorso n. 2254/2022 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto.

La ricorrente in I grado Ambyenta Campania S.p.a. e l’attuale appellante Edison Next Environment S.r.l. succeduta alla prima a seguito di fusione per incorporazione, sono entrambe società attive nel settore del trattamento dei rifiuti e in particolare del loro recupero energetico.

La società aveva avanzato domanda per ottenere il provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR di cui all’art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 necessario a realizzare un impianto di produzione di biometano da frazione organica dei rifiuti solidi urbani - FORSU.

Nella valutazione della richiesta, il consorzio ASI ha rilevato "criticità oggetto di allegazioni documentali in atti al procedimento e trasmesse agli Enti territorialmente a vario titolo competenti da Comitati civici e da titolari di numerose attività produttive già da tempo insediate e che, in ragione della tipologia di attività esercitata, hanno paventato la concreta possibilità di cessare le attività in area industriale” e conclude di non poter acconsentire “all'impatto potenzialmente negativo che deriverebbe, in via diretta, dalla realizzazione, nell'area in esame, di un impianto "di produzione di biomasse da FORSU" all'interno di un'area che. allo stato, si presenta - sotto il profilo industriale - a forte vocazione produttiva”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n. 7030/2023 R.G.), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (T.a.r. Campania Napoli 2254/2022 R.G.) e annulla i verbali della conferenza di servizi 21 febbraio 2022 e 16 novembre 2022, il decreto 27 aprile 2022 n. 82 del Dirigente dello Staff tecnico amministrativo valutazioni ambientali della Regione Campania e il parere 18 gennaio 2022 n.9 del Consorzio ASI Caserta.

Condanna in solido le parti appellate a rifondere all’appellante le spese del giudizio, spese che liquida in € 11.000 (undicimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.