Improcedibilità del ricorso avanzato dal Centro Diagnostico S. Antonio S.r.l.
Pubblicato il: 9/23/2023
Nella vertenza, il Centro Diagnostico S. Antonio S.r.l. è affiancato dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Valeriano Greco; l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è assistita dall'avvocato Giuseppe Brogno.
Il Centro Diagnostico S. Antonio S.r.l. ha avanzato ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, n. 4989 del 20 agosto 2018, resa tra le parti, concernente il tetto di spesa assegnato per l'anno 2014.
Con la sentenza della Sezione n. 4989 del 2018, di cui si chiede l’esecuzione, è stato accolto l’appello avverso la sentenza del Tar di Catanzaro n. 1352 del 2015 che aveva ritenuto legittima la decisione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di assegnare al ricorrente Laboratorio un tetto di spesa per l’anno 2014 pari ad euro 131.500.27, con estensione per “prorogatio” all’anno 2015, somma quindi inferiore a quella che gli era stata assegnata in sede di programmazione regionale con il DCA n. 68/2014 (euro 208.810,00 lordi).
In sostanza, la decisione di questa Sezione ha rilevato che sebbene l’assegnazione del tetto di spesa avesse natura di atto di programmazione e quindi non fosse soggetto ad un specifico obbligo di motivazione “nondimeno deve essere comunque possibile ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione per la sua individuazione, rendendo conoscibili, dunque, i criteri (anche matematici) utilizzati per la fissazione del minor budget, specie se – come nel caso di specie – si affermi (senza che ciò sia stato contraddetto in giudizio) che la riduzione del tetto di spesa sia stata effettuata in modo differenziato a seconda degli operatori accreditati”.
Ciò premesso, il Laboratorio ricorrente evidenzia con il presente mezzo di esecuzione che ancora non è stata assunta dall’Amministrazione alcuna iniziativa finalizzata a dare esecuzione alla predetta sentenza. La stessa deve pertanto provvedere a rideterminare, ora per allora, il budget assegnato per le annualità 2014 e 2015.
Evidenzia il Collegio che, a seguito dell’adozione della delibera n. 140/2023, è venuta meno l’inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro contestata con il presente ricorso in ottemperanza, che deve essere pertanto dichiarato improcedibile.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (n. 4122/2022), lo dichiara improcedibile. Spese compensate.