Il CdS si pronuncia sul ricorso di MIMI contro Agrieuro e SIMEST
Pubblicato il: 9/23/2023
Nel contenzioso, Agrieuro S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Rampini e Giovanni Corbyons; SIMEST S.p.A. è difesa dall'avvocato Vincenzo Fortunato.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Seconda Sezione, n. 2327/2023 del 10 febbraio 2023, resa tra le parti e notificata, con la quale è stato accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 4977/2021.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dalla Agrieuro S.r.l. (Agrieuro) contro il diniego emesso dalla SIMEST S.p.A. (SIMEST), soggetto gestore in convenzione degli interventi di sostegno finanziario per l’internazionalizzazione del sistema produttivo, sull’istanza della medesima Agrieuro di accesso al finanziamento per il miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici, nonché contro gli atti presupposti e connessi, tra cui, in particolare, la circolare del Comitato Agevolazioni n. 3/394/2020.
In estrema sintesi il T.A.R., statuita l’illegittimità di tale circolare nella parte in cui ha previsto che il livello di solidità patrimoniale delle imprese richiedenti il finanziamento debba essere calcolato sulla base dell’ultimo bilancio depositato prima dell’esame della richiesta, in luogo di quello depositato al momento della presentazione della domanda, ha annullato il diniego emanato dalla SIMEST (che si era conformata alla suddetta circolare), prescrivendo il riesame dell’istanza della ricorrente sulla base dei dati contenuti nel bilancio allegato all’istanza stessa.
Con l’unico motivo di gravame i Ministeri appellanti deducono le seguenti censure: infondatezza del ricorso di primo grado, violazione degli artt. 7, comma 4, e 8, comma 2, del d.m. 7 settembre 2016, nonché della circolare operativa n. 394/3/2020, violazione dei principi di cui al d.lgs. n. 123/1998, erroneità della decisione nella parte in cui ha giudicato illegittimo il provvedimento sul presupposto che la sussistenza dei requisiti patrimoniali per l’accesso al finanziamento debba essere valutata al momento della presentazione della domanda e non già – come ha fatto la SIMEST – prima dell’esame della domanda stessa.
SIMEST S.p.A. si è costituita in giudizio, proponendo appello incidentale autonomo con cui ha chiesto la riforma della sentenza appellata, previa sospensione della sua esecutività e, per l’effetto, la declaratoria dell’infondatezza del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.