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Accolto l'appello di Gervamafin contro il Comune di Castellabate


Pubblicato il: 9/25/2023

Nel contenzioso, Gervamafin S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandro Giussani.

La società appellante, proprietaria di un immobile il cui uso è parzialmente precluso da un’opera abusiva insistente sulla confinante area comunale, impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1121/2023, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso ex art.117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Comune di Castellabate sulla propria istanza- diffida avente ad oggetto la richiesta di completa rimozione delle opere abusive.

In particolare, la società appellante ha proposto ricorso al TAR per far dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempimento sulla propria istanzadiffida del 29 novembre 2022 avente ad oggetto “abuso edilizio su area demaniale comunale individuata al Catasto al foglio 20 part. 1079 – Diffida al ripristino dello stato dei luoghi”, contenente l’espressa richiesta di rimuovere l'abuso esistente e ripristinare lo status quo ante, eliminando la platea cementizia ed i gradoni di acceso per tutta la sua estensione in modo da porre fine all'illegittima limitazione del diritto di proprietà della medesima società.

Il giudice di primo grado ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso, osservando il mancato perfezionamento del contraddittorio nei confronti del soggetto controinteressato in qualità di autore dell’abuso.

La società interessata ha dunque proposto appello, contestando la qualifica di contraddittore necessario attribuita dal TAR all’autore dell’abuso ed osservando che, a molti decenni dalla realizzazione dell’opera abusiva, del medesimo non vi è più traccia e neppure vi è certezza circa la sua esatta identità. Ha quindi chiesto di accogliere, in riforma dell’appellata sentenza, il proprio ricorso di primo grado adducendo, con successiva memoria, ulteriori elementi (l’inserimento in un piano di dismissione di beni comunali) a conforto della ritenuta proprietà dell’area da parte del Comune, che non si è costituito nel presente giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila) oltre ad IVA, CPA ed ulteriori oneri di legge ove previsti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.