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Respinto il ricorso di Pronto Gomme per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in località Cantalupa


Pubblicato il: 9/25/2023

Nel contenzioso, Pronto Gomme S.r.l. è affiancata dall'avvocato Bruno Santamaria; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano e Maria Lodovica Bognetti; Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. è assistita dall'avvocato Cristina Bassani.

La società Pronto Gomme S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 1415/2020.

La società Pronto Gomme s.r.l. era da molti anni interessata a realizzare un nuovo impianto di distribuzione di carburanti (benzina, gasolio e metano criogenico) ad uso pubblico in Milano, località Cantalupa, via del Mare. Il Comune di Milano rispondeva negativamente ad una prima istanza del 9 agosto 2010. Il provvedimento negativo veniva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, con sentenza n. 944/2013, respingeva il ricorso.

In data 8.8.2014, la società presentava un nuovo progetto al Comune di Milano, che negava l’autorizzazione sul presupposto che l’impianto ricadesse in fascia di rispetto autostradale. In data 9 gennaio 2015, Pronto Gomme s.r.l. presentava una nuova proposta progettuale in variante. Milano Serravalle esprimeva parere negativo e, su tale presupposto, il Comune di Milano respingeva l’istanza con provvedimento del 17.6.2015.

Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 664/2016, per mancata notifica alla società Milano Serravalle.

La ricorrente, entrata in possesso di specifica documentazione comprovante, a suo dire, la possibilità di edificare il distributore in fascia di rispetto, basandosi sul presupposto che il Comune di Milano fosse proprietario di via del Mare, presentava, tra il 2015 e il 2016, una serie di istanze di autotutela, che venivano respinte dal Comune.

In data 10 febbraio 2017, Pronto Gomme s.r.l. depositava una nuova istanza di autorizzazione, che veniva respinta con provvedimento datato 29 marzo 2017. Il Comune comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, e la società formulava le proprie osservazioni procedimentali con nota del 7 aprile 2017. L’Ente municipale indiceva la Conferenza di servizi che si concludeva con un parere negativo. Pronto Gomme s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia avverso tale relazione e gli altri provvedimenti negativi, chiedendone l’annullamento. Con ordinanza n. 1486 del 10 novembre 2017, il T.A.R. respingeva la domanda cautelare.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione a favore di ciascuna delle parti costituite delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.