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La Cassazione rigetta il ricorso di Italcementi per il rimborso di accise da combustibile


Pubblicato il: 9/28/2023

Nel ricorso, Italcementi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimo Basilavecchia.

Con sentenza n. 220/01/17 del 06/04/2017 la Commissione tributaria regionale del Molise ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della sentenza n. 139/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso di Italcementi s.p.a. avverso il diniego di due istanze di rimborso dell’accisa versata su due differenti acquisti di gasolio, il primo riguardante l’imposta versata tra il 12/03/2008 e il 15/09/2009 e l’altro concernente l’imposta versata dal 01/04/2010 al 31/05/2010.

Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, il diniego dell’Amministrazione doganale veniva giustificato in quanto: i) era stato indebitamente utilizzato gasolio ad accisa assolta nella produzione di cemento in assenza delle dovute comunicazioni e, successivamente, si era indebitamente utilizzato gasolio ad accisa assolta pur potendosi effettuare acquisti in esenzione d’imposta; ii) Italcementi non avrebbe compiutamente dimostrato i consumi di gasolio utilizzato nei processi mineralogici cui afferiscono le istanze di rimborso.

La CTR accoglieva l’appello di ADM osservando che: a) vi era stata «una sistematica violazione delle prescrizioni con sottrazione della società appellata ai controlli previsti proprio al fine di evitare un utilizzo improprio» del gasolio; b) i consumi del gasolio impiegato nella fabbricazione del cemento non erano «oggettivamente determinati da Das, fatture e prospetti, perché la documentazione probante al contrario manca e comunque non ha consentito all’ufficio i necessari controlli»; c) dall’esame di alcuni DAS si evinceva che le forniture di gasolio erano superiori alla capacità del serbatoio utilizzato dalla società; d) il rimborso andava escluso laddove venivano utilizzati prodotti non defiscalizzati.

Avverso la sentenza della CTR Italcementi proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.