Accolto il ricorso della Farmacia Bonanni contro lo spostamento della sede in Comune di Amelia
Pubblicato il: 9/27/2023
Nel contenzioso, la Farmacia Bonanni S.n.c. è affiancata dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli; il Comune di Amelia è difeso dall'avvocato Antonio De Angelis.
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per l’Umbria, la Società Farmacia Bonanni S.n.c., assegnataria della farmacia n. 1 del Comune di Amelia (TR), agiva per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Amelia n. 27 del 24 aprile 2012, pubblicata sull’Albo Pretorio del medesimo Comune, avente ad oggetto “individuazione area nuova sede farmaceutica (art. 11 D.L. del 24. 01.2012, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012)”, nella parte in cui aveva previsto che la zona per l’apertura della nuova farmacia (corrispondente alla quarta nella pianta organica comunale), nelle frazioni Montenero e Porchiano del Monte, fosse estesa sino al centro abitato di Amelia e all’altezza del rudere “Il Trullo”.
L’interesse all’impugnativa in capo alla ricorrente sorgeva essenzialmente dal fatto che l’insediamento della nuova farmacia era previsto a distanza di poche centinaia di metri da quella di cui essa era titolare, con le relative temute conseguenze in termini sia di perdita dell’utenza da parte della stessa sia di pregiudizio per l’interesse pubblico derivante dall’eccesso di farmacie nella medesima zona e dalla frustrazione dell’esigenza di garantire il servizio farmaceutico nelle parti del territorio prive del servizio medesimo, lontane rispetto al centro abitato e scarsamente abitate.
Il T.A.R., con l’appellata sentenza n. 409 del 29 luglio 2019, ha osservato che “nella fattispecie in esame risultano pienamente rispettati entrambi i limiti previsti dalla normativa di settore, ovvero il rapporto numerico tra abitanti e farmacie (criterio demografico) e la distanza minima che deve intercorrere tra le farmacie (criterio della distanza minima)”. Il T.A.R. ha respinto anche il motivo inteso a lamentare il mancato rispetto dei pareri dell’ASL di Terni e dell’Ordine dei Farmacisti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7560/2019, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.