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Respinta la richiesta di SAVDA per l'accertamento dell'adeguamento delle tariffe di trasporto pubblico locale


Pubblicato il: 9/28/2023

Nel contenzioso, SAVDA S.p.A. è affiancata dall'avvocato Carlo Colapinto; Regione Autonoma Valle D'Aosta è difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini.

Con ricorso promosso dinanzi al TAR Valle D’Aosta, la Societa' Autoservizi Valle D'Aosta - SAVDA s.p.a. chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della Regione Valle d’Aosta agli obblighi di adeguamento annuale delle tariffe del trasporto pubblico locale ex art. 40, della legge regionale n. 32 del 1982, per gli anni 1982 -1997, ed ex art. 22 della Legge regionale n. 29 del 1997 per gli anni 1997 – 2001, nonché la condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 78 del 2003, il T.A.R. dichiarava inammissibile il ricorso e respingeva la domanda di risarcimento del danno. Il Collegio fondava la propria decisione sull’omessa impugnazione nei termini decadenziali dei provvedimenti regionali che avevano adeguato le tariffe – sebbene con cadenza non annuale – nel periodo di riferimento nonché sulla omessa attivazione della procedura di contestazione del silenzio – rifiuto. Il T.A.R., inoltre, osservava che la normativa regionale prevedeva un compenso omnicomprensivo, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore nuova pretesa.

La società SAVDA s.p.a. proponeva appello, e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1513 del 2009, riformava parzialmente la pronuncia, affermando l’obbligo della Regione Valle d’Aosta di adeguare annualmente le tariffe per i periodi non disciplinati dai provvedimenti già adottati e comunque divenuti inoppugnabili, obbligo scaturente dall’art. 4, della Legge regionale n. 38 del 1982.

Il Collegio respingeva la domanda di risarcimento del danno, atteso che la sussistenza di un eventuale pregiudizio avrebbe dovuto essere valutata sulla scorta della quantificazione della tariffa dovuta, nonché sulla base della valutazione dell’effettiva incidenza dei provvedimenti di fissazione adottati negli anni e con riferimento agli effetti della Legge regionale n. 16 del 2003, con la quale la Regione aveva definito l’ammontare dei trasferimenti economici (contributi) alle imprese operanti nel settore.

La società presentava cinque ricorsi in ottemperanza sul presupposto che la Regione, che pure si era attivata per l’esecuzione della sentenza, non aveva correttamente dato seguito al dictum giurisdizionale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite del grado a favore della Regione Autonoma della Valle D’Aosta, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.