Accolto il ricorso di Altaflex in materia di contributi da programma d'investimento
Pubblicato il: 9/29/2023
Nella vertenza, Altaflex S.r.l. è affiancata dall'avvocato Michele Laforgia; Murgia Sviluppo Scarl è assistita dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore.
La società Altaflex S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. n. 948/2019, resa tra le parti, per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione della nota prot. n. 13186 dell'11.04.2014 nella parte in cui, prendendo atto del documento con cui Murgia Sviluppo S.c.a.r.l. ha approvato in via definitiva il programma d'investimento realizzato dalla ricorrente, ha riconosciuto alla ricorrente un contributo in via definitiva pari a euro 1.145.571,36, così sancendo che è fatto obbligo all'impresa di restituire la somma di euro 408.824,51.
Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compreso ove occorra il documento - non conosciuto - di approvazione definitiva del programma d'investimento, redatto da Murgia Sviluppo S.c.a.r.l., in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante contestava le argomentazioni di rigetto svolte dal Tar e formulava i seguenti motivi di appello: error in iudicando, erroneità dei presupposti, di fatto e di diritto, illogicità manifesta, per violazione degli artt. 3 e 10 L. n. 241/1990; analoghi vizi in relazione alla contestazione dei rilievi tecnici ed alla presunta insufficienza della documentazione prodotta (fattura e dichiarazione sostitutiva); analoghi vizi con riferimento alla erronea attualizzazione dell’investimento ed alla conseguente determinazione della somma da restituire.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado a fini di riesame e annulla nei sensi di cui in motivazione il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni della società Murgia Sviluppo s.c.a.r.l..