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Il CdS si pronuncia sul ricorso del Circolo Bocciofilo Flaminio per i lavori all'impianto sportivo


Pubblicato il: 9/30/2023

Nel contenzioso, la Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Circolo Bocciofilo Flaminio è affiancato dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Sergio Siracusa.

La Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Circolo Bocciofilo Flaminio ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 6375/2017.

Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al Tar per il Lazio, l’appellante Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Circolo Bocciofilo Flaminio ha impugnato:  la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma II, notificata al Bocciofilo in data 26 luglio 2016, di sospensione immediata dei lavori in corso relativamente all’intero impianto sportivo gestito dal Bocciofilo (in particolare, in relazione ai n. 5 manufatti ivi insistenti); i presupposti atti del procedimento, ovvero, in particolare, la Relazione di Roma Capitale, Municipio II, Unità Tecnica, S.U.E., 24 giugno 2016, prot. n. 67769 e la comunicazione della Polizia locale di Roma Capitale U.O. II Gruppo “Parioli”, 4 luglio 2016, prot. n. 70652, riportante l’esito dell’accertamento tecnico.

Il Tar per il Lazio, Sezione Seconda Ter, con la sentenza n. 6375 del 29 maggio 2017, ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per cui il Circolo Bocciofilo ha interposto appello. La sentenza del Tar Lazio n. 6375 del 2017 sarebbe illegittima, in quanto: in parte, ha rigettato in modo erroneo le doglianze proposte dal ricorrente; in parte, ha illegittimamente omesso di pronunciarsi su alcuni dei motivi di impugnazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, non definitivamente pronunciando, così provvede sull’appello in epigrafe (R.G. n. 4732 del 2017): dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla domanda risarcitoria formulata in primo grado dalla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Circolo Bocciofilo Flaminio; dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati in appello dalla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Circolo Bocciofilo Flaminio; dispone il supplemento di verificazione nei modi e nei termini di cui in motivazione.