Accolto il ricorso di Società Auta Marocchi contro la società Cornigliano
Pubblicato il: 9/30/2023
Nel contenzioso, Società Auta Marocchi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Rosa Pellerano e Mario Alberto Quaglia; Società per Cornigliano S.p.A. è difesa dall'avvocato Marcello Collevecchio.
Società Auta Marocchi S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 00611/2021 che ha accolto solo limitatamente (in relazione alle spese sostenute per la partecipazione ad una gara poi annullata), le richieste risarcitorie variamente articolate dalla medesima società per il comportamento tenuto nel corso degli anni dalla Società per Cornigliano s.p.a.
Con il ricorso di prime cure la ricorrente ha richiesto infatti che S.P.C. venisse condannata al risarcimento del danno da essa patito, in particolare: A) un danno da perdita della chance di risultare aggiudicataria della gara per la locazione delle aree ex Ilva, che S.P.C. avrebbe dovuto indire dopo la sentenza del Tar n. 413/2015, subendo un pregiudizio economico per lucro cessante quantificabile in almeno € 3.375.107,50; B) in via subordinata rispetto alla precedente domanda e alla domanda sub C), un danno da ritardo, per avere S.P.C. espletato la procedura comparativa dopo più di tre anni dalla sentenza di primo grado, con conseguente lesione del bene della vita rappresentato dal fattore tempo; C) un danno conseguente all’indizione di una procedura illegittima nell’ottobre 2018: i) per perdita della chance di vedersi assegnate le aree ex Ilva, a causa della violazione delle regole di diligenza e trasparenza, con un mancato guadagno di almeno € 1.865.857,00; ii) in subordine, per responsabilità precontrattuale di S.P.C., avendo sostenuto spese per la partecipazione pari a circa € 5.300,00; D) un danno per alterazione della concorrenza, derivante dall’indebito conferimento di un vantaggio economico in favore di un operatore del medesimo settore della logistica.
Con la sentenza di prime cure, oggetto dell’odierno appello, è stata rigettata la domanda di cui al capo A), dichiarata tardiva la domanda di cui al capo B), dichiarata in parte tardiva e comunque infondata la domanda di cui al capo C) e accolta parzialmente la medesima domanda in relazione al solo danno da responsabilità precontrattuale, e dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di cui al capo D).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado limitatamente alla domanda di risarcimento danni da perdita della chance di aggiudicarsi la gara di cui alla lettera di invito del 16 novembre 2018, rigettandolo per il resto. Condanna Società per Cornigliano S.p.A. alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se previsti come per legge.