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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Parkeon per la fornitura di parcometri con pagamento contactless


Pubblicato il: 10/2/2023

Nel contenzioso, Parkeon S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alberto Banfi, Chiara Palazzetti e Salvatore Dettori; Siena Parcheggi S.p.A. è assistita dagli avvocati Stefano Inturrisi e Riccardo Di Falco ; Ditech S.r.l. è difesa dall'avvocato Enrico Fioretti.

Siena Parcheggi s.p.a. indiceva nel 2013 una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n. 32 parcometri in grado di consentire l’attivazione della smart card prepagata contactless, denominata “Sostapay”, con ritiro dei parcometri usati.

Partecipavano alla gara Parkeon s.p.a. e Ditech s.r.l.; quest’ultima si aggiudicava la gara.

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 30 Cod. proc. amm. avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Parkeon chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione al fine di ottenere la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno, quantificato nella somma complessiva di € 33.000,00 (mancato utile, pari al 10% della base d’asta: € 18.000,00; danno curriculare: € 15.000,00).

Siena Parcheggi e Ditech si costituivano in resistenza.

L’adito TAR Toscana, con la sentenza n. 278/2017, respingeva il ricorso; compensava tra le parti le spese del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna l’appellante principale alla refusione a favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida nell’importo pari a € 1.000,00 (euro mille) per ciascuna di esse.