Respinto l'appello di Accadueo concernente il provvedimento di subingresso nella concessione demaniale marittima
Pubblicato il: 10/4/2023
Nel contenzioso, la società Accadueo S.r.l. è affiancata dall'avvocato Anna Maria Ciardo; il Comune di Brindisi è difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa.
La società ricorrente ha appellato la sentenza con cui il Tar della Puglia, sede staccata di Lecce, ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento – e gli atti ad esso presupposti – con cui il Comune di Brindisi, archiviando l’istanza dalla stessa presentata ai sensi degli artt. 46, cod. nav. e 11, comma 2, legge della Regione Puglia n. 17 del 2015, ha sostanzialmente negato il suo subingresso nella concessione demaniale marittima n. 2 del 7 giugno 2008 già rilasciata in favore di altro concessionario.
In particolare, il diniego al subingresso veniva motivato dall’Amministrazione comunale per il fatto che il legale rappresentante della società ricorrente risultava “attore di “reiterati” e “pervicaci” comportamenti illeciti, che comprovano l’incuranza degli obblighi di correttezza gravanti sul concessionario tanto da far venir meno l’elemento “fiduciario” posto alla base del rapporto che si sarebbe dovuto instaurare con l’Ac”.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 46, 54 e 1161, cod. nav., dell’art. 18 del relativo regolamento di esecuzione, della legge della Regione Puglia n. 17/2015, del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 31/2017, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione; contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione, sviamento di potere e falsa ricostruzione dei presupposti di fatto, oltre alla violazione dei principi di par condicio, libera iniziativa economica, uguaglianza e presunzione di non colpevolezza di cui agli artt. 3, 27, 41 e 97 Cost.
Il Tar della Puglia, sede staccata di Lecce: ha respinto il ricorso introduttivo, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i ricorsi per motivi aggiunti, ha tuttavia eccezionalmente compensato le spese del giudizio per la particolarità delle questioni trattate.
L’appello ha censurato la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e condanna la società appellante a rifondere le spese del giudizio in favore del Comune di Brindisi, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge e in favore del controinteressato nella stessa misura di euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.