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La cassazione accoglie il ricorso di AE in materia di rimborso IRPEG


Pubblicato il: 10/4/2023

Nella vertenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è difeso dagli avvocati Mario Garavoglia, Claudio Lucisano e Sonia Vulcano.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolare del 21 per cento delle azioni della Cassa di Risparmio di Cuneo s.p.a., per gli esercizi compresi tra il 1994/1995 ed il 1998/1999, sul presupposto del perseguimento di fini di interesse collettivo ed utilità sociale, vantava il diritto all’applicazione ai fini Irpeg dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, la contribuente, in qualità di ente originatosi a seguito dell’operazione di scorporo e conferimento dell’azienda bancaria già di proprietà della Cassa di Risparmio di Cuneo, assumeva di aver cessato l’attività bancaria, per altro preclusa dallo Statuto, e di perseguire fini di interesse collettivo e utilità sociale. Per l’effetto, per alcuni esercizi procedeva ab origine a liquidare i propri debiti tributari secondo l’aliquota agevolata, mentre per altre annualità applicava prima l’aliquota piena e poi, in sede di dichiarazione integrativa quella agevolata, presentando, conseguentemente, istanza di rimborso.

L’Ufficio non provvedeva al rimborso e, a seguito di sollecito, con separati provvedimenti del 24 ottobre 2008, oggetto di ricorso, negava espressamente il diritto a beneficiare dell’aliquota ari al 18,5 per cento di cui all’art. 6 cit.

La C.t.r., pronunciandosi sull’appello di entrambe le parti, accoglieva il ricorso della contribuente anche per l’anno di imposta 1998/1999 di cui disponeva il rimborso secondo quanto dovuto in ragione dell’applicazione dell’aliquota ordinaria. In primo luogo assumeva che l’altro giudizio (nelle more giunto in Cassazione ed ivi pendente) aveva ad oggetto il diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata, mentre il giudizio pendente innanzi a sé aveva ad oggetto, per entrambe le annualità, il rimborso di quanto dovuto facendo applicazione dell’aliquota ordinaria. Evidenziava in proposito che la motivazione del diniego impugnato nell’altro giudizio faceva esclusivo riferimento alla non spettanza dell’aliquota ridotta e che la C.t.r. (sent. N. 49 del 2011) si era pronunciata esclusivamente quanto a quest’ultima. Nel merito del diritto al rimborso, assumeva che l’Ufficio non aveva né allegato né dimostrato di aver rettificato la dichiarazione della contribuente e che, pertanto, gli importi ivi esposti dovevano ritenersi incontestati.

Avverso detta ultima sentenza ricorre (ricorso n. 2198 del 2020) l’Agenzia delle entrate e la Fondazione resiste con controricorso.

La Corte accoglie i ricorsi nei termini di cui in motivazione; cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizi di legittimità.