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Rigettato il ricorso di Banca MPS contro il silenzio rigetto su rimborso tributario


Pubblicato il: 10/5/2023

Nel contenzioso, Banca Monte dei Paschi di Siena è affiancata dagli avvocati Pasquale Russo e Francesco Padovani.

Nella propria dichiarazione dei redditi sull’anno di imposta 1992 la Banca Toscana esponeva un credito in vecchio conio equivalente a €.20.228.458,32. Nulla ricevendo, proponeva estinzione indicando nel 1996 un credito Irpeg di pari importo.

Il rimborso era comunicato dal Ministero compente con missiva del marzo 2000 e si concretava nell’assegnazione di titoli di Stato pari all’80% del dovuto, diviso in capitale ed interessi, precisando che la parte rimanente sarebbe stata rimborsata dall’ufficio competente. Poiché alla data del marzo 2010 il credito vantato non era stato ancora rimborsato, nuova istanza di sollecito al rimborso era presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena, nel frattempo incorporante l’originaria creditrice Banca Toscana s.p.a., cui seguivano diversi incontri, finché nel dicembre 2012 l’Agenzia delle entrate bonificava due somme: una a titolo rimborso Irpeg 1992, la seconda a titolo di interessi sul rimborso Irpeg 1992, per l’importo di €.2.887.612,42. Su tale secondo importo verte l’odierno giudizio che nasce da un contenzioso sulla norma applicabile per il calcolo degli interessi.

Ed infatti, l’istituto di credito ha invocato l’applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, volendo riconosciuti gli interessi anche sul primo dei semestri del 1994, oltre al computo e rimborso degli interessi ultradecennali di cui all’art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007, mentre l’Ufficio invocava l’applicazione dell’art. 44 bis del prefato decreto n. 602/1973, che regola i rimborsi automatizzati/collettivi, per cui il primo semestre del 1994 non avrebbe dovuto essere calcolato.

Le ragioni dell’istituto erano apprezzate solo parzialmente dal collegio di prossimità che accordava il diritto al rimborso degli interessi ultradecennali ex l. n. 244/2007, ma rigettava la domanda principale, ritenendo applicabile l’art. 44 bis, donde spiccava appello Banca Monte Paschi, cui replicava l’Ufficio interponendo appello incidentale sul capo di propria soccombenza.

Il grado d’appello esitava con accoglimento dell’incidentale erariale ed il rigetto del principale, ritenendo invero applicabile l’art. 44 bis del più volte citato d.P.R. n. 602/1973 e, per l’effetto, ritenendo insussistenti i presupposti per il calcolo degli interessi ultradecennali di cui alla legge finanziaria n. 244/2007. Avverso questa sentenza propone ricorso l’istituto di credito contribuente, spiegando due mezzi, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito.