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Improcedibile per carenza di interesse nel ricorso proposto dalla Immobiliare Direzione S.r.l.


Pubblicato il: 10/5/2023

Nel contenzioso, la società Immobiliare Direzione S.r.l. è affiancata dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala ed Elvezio Bortesi; il Comune di Paderno Dugnano è difeso dall'avvocato Monica Modolo.

La società Immobiliare Direzione S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 1529/2019, concernente un ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate senza il prescritto titolo abilitativo.

La ricorrente, a sostegno del ricorso in primo grado aveva dedotto il difetto di legittimazione passiva, per non essere responsabile dell’abuso, e l’insussistenza degli abusi edilizi contestati.

Nella resistenza del Comune di Paderno Dugnano, il Tribunale adìto (Sezione II), dopo aver accolto la domanda cautelare (ordinanza n. 383/2018), ha così deciso il gravame al suo esame: ha respinto il ricorso; ha condannato le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore del Comune di Paderno Dugnano nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: “l’ingiunzione ripristinatoria deve essere rivolta a coloro che hanno la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano i responsabili dell’abuso per averlo concretamente realizzato, rilevando tale aspetto esclusivamente sotto il profilo della responsabilità penale, ma non certo ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione”; “una differente destinazione d’uso al bene (area a parcheggio mezzi e stoccaggio attrezzi) che è da ritenersi incompatibile con quella individuata dallo strumento urbanistico vigente.

La società lamenta i seguenti fatti: avrebbe errato il Tribunale non avendo considerato che il Comune, nell’adottare le ordinanze di ripristino, ha notificato le medesime alla sola proprietà e non anche agli effettivi autori materiali degli abusi; il T.a.r. sarebbe incorso in errore per avere trascurato la circostanza che le opere, singolarmente intese, non avrebbero caratteristiche tali da richiedere il rilascio di un preventivo titolo edilizio; nemmeno il T.a.r. avrebbe valorizzato la circostanza dell’estraneità degli appellanti alla commissione dell’abuso così da non poter risultare destinatari della misura ablatoria.

Occorre evidenziare che parte appellante, con nota del 7 luglio 2023, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse senza opposizione di controparte, che ha peraltro documentato “l’effettiva ottemperanza all’ordine impartito con riferimento a tutte e tre le Ordinanze comunali nn. 150/151 e 152”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1410/2020), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.