Busitalia vince nel ricorso proposto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti
Pubblicato il: 10/9/2023
Nella vertenza, Busitalia Rail Service S.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è affiancata dall'avvocato Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta.
Busitalia Rail Service s.r.l., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha per oggetto statutario il compito di organizzare e gestire gli autoservizi su gomma di supporto al servizio ferroviario, nell’interesse di società direttamente o indirettamente controllate da Ferrovie dello Stato Italiane.
La società ha impugnato avanti il Tar per il Piemonte gli atti con i quali l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato nei suoi confronti l’obbligo contributivo per gli anni 2018 e 2019 e, in seguito, anche per gli anni 2016 e 2017, sul presupposto che anche le imprese legate da rapporti di controllo, collegamento, direzione e coordinamento, ovvero appartenenti al medesimo gruppo, siano soggette ad autonoma contribuzione pro quota.
La società ricorrente ha prospettato che il servizio sostitutivo di trasporto su gomma sarebbe parte integrante del servizio di trasporto ferroviario e che, pertanto, la quota di fatturato di sua spettanza sarebbe già ricompresa nel contributo versato da Trenitalia per il servizio di trasporto ferroviario. In altri termini, il contributo versato annualmente da Trenitalia sarebbe da ritenersi interamente comprensivo anche della quota di fatturato realizzata per le prestazioni svolte dalla stessa Busitalia Rail Service S.r.l., motivo per cui, la pretesa impositiva non poteva essere fatta valere più volte in dipendenza dello stesso presupposto.
Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disatteso l’eccezione preliminare di irricevibilità svolta dall’Autorità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.