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Respinto il ricorso di Zampe Pulite Odv per poter operare nei canili romani


Pubblicato il: 10/10/2023

Nel contenzioso, Zampe Pulite Odv è affiancata dall'avvocato Maria Claudia Lepore; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella.

L'organizzazione Zampe Pulite Odv ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 08291/2019.

L’associazione Zampe Pulite odv, associazione di volontariato a tutela degli animali, il 17 gennaio 2019 proponeva istanza a Roma Capitale ai fini dell’accreditamento per poter operare nei canili romani. L’istanza veniva respinta dall’amministrazione con provvedimento dell’11 marzo 2019 in ragione della mancata produzione di relazione delle attività svolte dall’associazione nei due anni precedenti.

La Zampe Pulite proponeva ricorso avverso tale provvedimento e i relativi atti presupposti, anche di natura generale, muovendo varie censure di legittimità.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Roma Capitale, respingeva il ricorso rilevando che le determinazioni generali che disciplinano l’accreditamento per operare nei canili capitolini prevedono espressamente (e legittimamente) l’onere di produrre relazione sull’attività svolta nei precedenti due anni, con possibile diniego da parte di Roma Capitale in caso di mancanza; la relazione deve riguardare al riguardo l’attività dell’associazione, non già dei singoli associati, mentre la ricorrente aveva prodotto nella specie la sola relazione sull’attività svolta dal presidente e da altro soggetto.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Zampe Pulite con unico articolato motivo di censura. Resiste al gravame Roma Capitale, chiedendone la reiezione.

Con provvedimento sopravvenuto del 14 luglio 2020 Roma Capitale ha disposto l’accreditamento della Zampe Pulite a fronte di nuova istanza proposta dalla stessa; l’appellante ha dunque con memoria difensiva del 26 luglio 2023 rappresentato il proprio interesse risarcitorio, e ha conseguentemente insistito sull’accertamento dell’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Compensa integralmente le spese fra le parti.