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Accolto l'appello di Compass Group per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione nella UNIMIB


Pubblicato il: 10/10/2023

Nel contenzioso, Compass Group S.p.A. è affiancata dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti; Sodexo Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Maurizio Boifava.

Compass Group Italia S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia - Milano n. 1071/2023 concernente la procedura aperta per l’affidamento ei servizi di ristorazione da eseguire presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca – UNIMIB.

Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, Sodexo Italia S.p.a., ha chiesto l’annullamento, previa sospensione e l’adozione di misure monocratiche, con il ricorso principale, della determinazione dirigenziale n. prot. n. 0040012 del 6 maggio 2022 e dei relativi atti della gara indicata in epigrafe, chiedendo altresì il subentro alla società aggiudicataria, Compass Group Italia S.p.a.; con ricorso per motivi aggiunti, della determina dirigenziale n. rep. 6200/2022 del 30 settembre 2022 e relativi atti prodromici, con cui è stata confermata l’aggiudicazione in favore della controinteressata.

Compass ha proposto ricorso incidentale, con il quale ha chiesto l’annullamento della relazione con cui il seggio di gara ha proceduto alla valutazione tecnica e disposto la classifica finale senza disporre l’esclusione di Sodexo ed ha attribuito alla società ricorrente in via principale 62,40 punti per l’offerta tecnica.

Il TAR di Milano ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.; ha ordinato all’Università di riesaminare i punteggi, rinviando la trattazione della domanda cautelare; ha dichiarato improcedibile l’istanza cautelare, considerata la mancata impugnazione da parte della ricorrente dei provvedimenti adottati nelle more dall’Amministrazione resistente da ultimo, con dispositivo di sentenza 15 marzo 2023, n. 663, e sentenza 11 aprile 2023, n. 104, ha accolto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, respingendo il ricorso incidentale.

L'appellante lamenta l’erroneità dell’ordine seguito dal Tar nell’esame dei ricorsi, dovendo a suo dire essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e ripropone le censure del ricorso incidentale di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 4063/2023), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.