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Respinto il ricorso di Land relativo al permesso di costruzione in Comune di Jesolo


Pubblicato il: 10/10/2023

Nel contenzioso, Land S.r.l. è affiancata dagli avvocati Stefano Canal e Pier Vettor Grimani; il Comune di Jesolo è difeso dall'avvocato Bruno Barel; la società Tresedici S.r.l. è assistita dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Paolo Neri.

La società Land S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 01487/2022, resa tra le parti, relativa al permesso di costruire n. T/2021/6317 del 17 novembre 2021 rilasciato dal Comune di Jesolo alla società Tresedici s.r.l.

L’odierna appellante è proprietaria di un complesso alberghiero denominato “Hotel Casa Bianca Al Mare” sito in Jesolo Lido, Piazzetta Casa Bianca 1.

L’albergo sorge su un’area confinante con la proprietà della società Tresedici s.r.l., dove, in origine, sorgeva un edificio residenziale di tre piani. La società Tresedici, in forza di regolare titolo edilizio e paesaggistico, ha realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio residenziale preesistente, fruendo delle agevolazioni previste dalla L.R. 14/2009. L’edificio risultante dall’intervento è notevolmente più alto di quello preesistente.

La società Land, che in origine aveva in gestione l’hotel Casa Bianca al Mare e che successivamente è divenuta anche proprietaria del complesso alberghiero, ha impugnato dinanzi al TAR Veneto i titoli edilizi e paesaggistici rilasciati alla Tresedici. Il giudizio si concludeva con l’annullamento del permesso di costruire per effetto della sentenza del TAR n. 187/2021 del 10 febbraio 2021, confermata in appello (Consiglio di Stato, sentenza n. 6193 del 2 settembre 2021).

All’esito del giudizio il permesso di costruire è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui ha autorizzato la sopraelevazione dell’edificio.

Il Comune di Jesolo ha, quindi, avviato il procedimento per l’applicazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001 e ha rilasciato il permesso di costruire n. T/2021/6317 del 17 novembre 2021 di riedizione del precedente titolo edilizio.

Il sopra indicato provvedimento veniva impugnato da Land con ricorso principale e da Tresedici con ricorso incidentale. Il TAR Veneto con sentenza n. 1487/2022 dichiarava inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale, unitamente alla domanda risarcitoria, compensando le spese di giudizio.

Il giudice di primo grado rilevava, in sintesi, che il ricorso principale, oltre che inammissibile, non avendo la ricorrente dimostrato alcun pregiudizio discendente dal provvedimento impugnato, era anche infondato nel merito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge, ai sensi di cui in motivazione, l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado. Spese compensate.