IDEA Tv vince il contenzioso contro il MISE per il danno da impossibilità di trasmissione televisiva
Pubblicato il: 10/11/2023
Nel contenzioso, la società IDEA Tv S.r.l. è affiancata dall'avvocato Filippo De Jorio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni propone appello avverso la sentenza n. 14138/2019 del T.A.R. per il Lazio, che ha accolto il ricorso proposto dalla società IDEA TV s.r.l. con cui è stato domandato il risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di trasmettere utilmente sulla propria emittente televisiva, complessivamente quantificato nella misura di euro 4.574.129,91, così specificato: danno emergente individuato nel pagamento di tasse e canoni di concessione corrisposti a partire dal 1997 sino al 2008 equivalenti alla somma di euro 16.911,59, e di euro 9.492,85 quale canone di concessioni radio televisive private in ambito locale; lucro cessante per aver percepito in misura non equa i contributi previsti dall’art. 45, comma 3, l. 488/1988 e per i minori introiti derivanti dalla mancata acquisizione di pubblicità.
La società IDEA TV s.r.l., emittente televisiva del centro Italia, aveva proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio per ottenere la condanna del MISE al risarcimento del danno in quanto, benchè titolare di concessione, la frequenza ad essa assegnata non è stata mai fruibile, in quanto oggetto di continue interferenze che le hanno impedito di trasmettere in modo chiaro ed intellegibile, e perciò di irradiare le proprie trasmissioni nell’etere.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 14138 del 2019, ha accolto il ricorso, precisando preliminarmente che le istanze risarcitorie rientrano nella categoria del danno da lesione dell'interesse legittimo (pretensivo) per il quale l'art. 30, commi 3 e 4, c.p.a., prevede che "può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria…”
Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, il Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni ha appellato la suddetta pronuncia, denunciando la violazione dell’art. 2 bis della L. 241/1990 e dell’art. 2043 c.c..
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado a favore degli appellati che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.