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Respinto il ricorso di Bagni Castelluccio per la demolizione di un edificio in zona demaniale e vincolo paesaggistico


Pubblicato il: 10/12/2023

Nella vertenza, Bagni Castelluccio S.r.l. è affiancata dagli avvocati Carlo Ponte e Franco Rusca; il Comune di Genova è difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Caterina Chiesa.

Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ingiunzione del 28/11/2019, concernente l’ordine di demolizione di una terrazza in calcestruzzo sorretta da travi in acciaio, avente superficie di mq 155, abusivamente realizzata nella porzione demaniale dello stabilimento balneare, in area assoggettata a vincolo paesaggistico.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze. Nel contesto del provvedimento impugnato l’Amministrazione ha dato atto che un’istanza di condono edilizio relativa alla stessa opera abusiva era stata respinta con provvedimento del 20 gennaio 2006 e che la Commissione locale per il paesaggio, nella seduta del 13 novembre 2019, ha ritenuto che tale opera fosse incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica.

È stata respinta la censura di incompetenza. Il Tar ha osservato che, se è vero che l’Amministrazione procedente ha richiamato anche l’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto dell’abusività del manufatto dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Il Tar ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui la diffida risponde allo scopo di consentire che il privato possa adempiere spontaneamente, sicché la sua mancanza non inficia la validità dell’ordinanza di demolizione degli abusi realizzati su suolo pubblico allorché, come verificatosi nel caso in esame, non risulti che il soggetto interessato abbia eseguito spontaneamente la demolizione ovvero che intenda farlo.

Il Tar ha respinto la censura secondo cui, in ragione della funzione pertinenziale svolta rispetto allo stabilimento balneare, il manufatto sanzionato con la demolizione non configura un intervento di nuova costruzione e, in conseguenza, non avrebbe richiesto il rilascio di un permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio d’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.