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Accolto l'appello dell'Interporto Rivalta Scrivia contro i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti


Pubblicato il: 10/12/2023

Nella vertenza, Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. è affiancato dagli avvocati Paolo Clarizia, Andrea Mozzati e Pietro Rocchi.

Con l’appello in esame la società Interporto Rivalta Scrivia ha impugnato la sentenza n. 5908 del 2020 del Tar Piemonte, recante declaratoria di inammissibilità e rigetto dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso i provvedimenti di cui alle determine dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 10/2/2020, n. 23 e n. 25, aventi ad oggetto "atto di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011, per lìgli anni 2017 e 2018 Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.", nonché di tutti gli atti connessi e per l’accertamento del diritto della stessa società ad essere esclusa dal versamento del contributo medesimo.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello: con riferimento alla richiesta di versamento del contributo per gli anni 2017 e 2018, difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, omessa pronuncia, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà laddove il Tar ha ritenuto che le nuove istanze di parte fossero tentativi di aggirare il giudicato sui precedenti esiti contenziosi negativi; riproposizione delle censure di primo grado non esaminate.

Analoghi vizi e violazione della sentenza 7/4/2017, n. 69 della Corte Costituzionale, non essendo le attività dell’interoporto soggette a regolazione dell’Autorità; violazione degli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 del T.F.U.E. e del principio di concorrenza nel settore dei trasporti, illogicità, essendo un mero utente che opera nel settore della logistica e negozia con i clienti i corrispettivi per l'attività prestata, in piena autonomia e concorrenza senza dover rispettare livelli tariffari; analoghi vizi per difetto di istruttoria sulle effettive attività concretamente incise dall’operato dell’Autorità; analoghi vizi per illegittima determinazione del quantum del contributo; accertamento della non spettanza del contributo; difetto ed erroneità della sentenza appellata, travisamento dei fatti, diniego di giustizia, in quanto il contributo dovrebbe essere parametrato al fatturato conseguito per attività svolte direttamente e non anche per quelle espletate da terzi ovvero legate alla complessiva gestione dell'interporto; analoghi vizi con riferimento alle annualità successive.

L’autorità si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; la stessa Autorità ha altresì proposto appello incidentale per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 29 cod proc amm, erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuta il ricorso tempestivo ed ha rigettato l’eccezione di tardività sollevata in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: accoglie l’appello incidentale e dichiara inammissibile l’appello principale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.