Respinto il ricorso di G.D. S.r.l. e Pal.Mira S.r.l. per l'installazione di un pilone pubblicitario sulla A14
Pubblicato il: 10/13/2023
Nel contenzioso, G.D. S.r.l. e Pal.Mira S.r.l. è affiancata dagli avvocati Rolando Pini e Guido Francesco Romanelli; Autostrade per l'Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Franco Pellizzer
Le società appellanti G.D. S.r.l. e Pal.Mira S.r.l. hanno impugnato dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, con due distinti ricorsi proposti sulla base di analoghe doglianze, i provvedimenti datati 5.2.2015, con i quali Autostrade per l’Italia s.p.a. ha negato l'autorizzazione all'installazione sullo stesso pilone (totem) di insegna d'esercizio su un tratto dell’autostrada A14 nei pressi di Bologna, conformemente al presupposto parere contrario reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali Ufficio Territoriale di Bologna.
In particolare, a sostegno dei gravami le ricorrenti deducevano violazione dell’art. 23, commi 1 e 7, del Codice della Strada e dell’art. 48, comma 1, del relativo Regolamento di esecuzione, a loro avviso illegittimamente applicati alla fattispecie in luogo del Regolamento comunale “per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelloni pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari”, ricadendo il tratto autostradale interessato all’interno dell’area urbana della città di Bologna.
Lamentavano, inoltre, eccesso di potere per carenza di motivazione sotto più profili, sia riguardo alle ragioni in base alle quali l’insegna d’esercizio delle ricorrenti costituirebbe pericolo per la circolazione autostradale, sia in relazione al diverso trattamento rispetto ad altre aziende, le cui insegne, anche di maggiori dimensioni, sarebbero collocate molto più vicino al tracciato della A14, risultando quindi ancor più visibili di quella delle ricorrenti.
Contestavano, inoltre, la qualificazione di “insegna pubblicitaria” o “messaggio pubblicitario contraffatto” attribuita da Autostrade alle loro insegne che sarebbero state, invece, autorizzabili ex art. 23 del Codice della Strada come “insegne d’esercizio” ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione del medesimo Codice.
Dopo il rigetto delle istanze cautelari con decisioni confermate dal Consiglio di Stato (ordinanze n. 3762 e n. 3763 del 2015), con la sentenza in epigrafe, nella resistenza di Autostrade e dell’intimato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Tribunale adito, riuniti i ricorsi e i motivi aggiunti proposti dalle due società, li ha respinti, ritenendoli infondati, e ha compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza entrambe le società ricorrenti hanno proposto il presente appello, affidato a due motivi di doglianza, con cui hanno sostanzialmente riproposto le censure articolate in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.