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Respinto il ricorso dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.


Pubblicato il: 10/13/2023

Nel giudizio, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è affiancata dall'avvocato Nicola Gaetano; la società Althea Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani; la società Solution Devices S.r.l. è assistita dall'avvocato Giovanni Capilupi.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha avanzato ricorso per l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. Catanzaro - n. 1457/2022, pubblicata il 27 marzo 2023, mai notificata, sul ricorso proposto dalla Althea Italia S.p.a. per l’annullamento – previa sospensione dell’avviso di gara CIG 92692402D4, indetto dall’ASP di Cosenza con procedura aperta per l’affidamento in “concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di un servizio di telecardiologia per la gestione dell’emergenza cardiologica ospedaliera e territoriale e di quella ordinaria del servizio di elettrocardiografia ospedaliera e territoriale e dei reparti di cardiologia delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali dell’ASP di Cosenza”, da eseguire nel comprensorio della Provincia di Cosenza.

Con la sentenza appellata il Tar di Catanzaro ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’ASP di Cosenza e dalla Solution Devices S.r.l. (non notificataria, ma intervenuta ad opponendum), ritenendo: a) che la società Althea, alla data di scadenza del termine del 31 ottobre 2022 di presentazione delle offerte era legittimata a proporre domanda di partecipazione perché la misura cautelare reale dalla quale era stata attinta era stata sospesa in data 27 ottobre 2022, per essere poi revocata in data 5 dicembre 2022; b) che la censura di non sostenibilità economica dedotta dalla società Althea equivaleva all’impugnazione di una clausola escludente e fosse pertanto tale da legittimare la ricorrente alla proposizione del ricorso pur non avendo chiesto di partecipare alla gara.

Avverso la predetta sentenza, qui impugnata, la ASP di Cosenza ha dedotto i seguenti motivi di censura, che si risolvono, in sostanza, nella riproposizione delle eccezioni e deduzioni già proposte in primo grado e respinte dal Tar.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli indicati in epigrafe, li respinge.