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La Cassazione si pronuncia sul ricorso del Comune di Augusta contro Buzzi Unicem


Pubblicato il: 10/13/2023

Nel contenzioso, il Comune di Augusta è affiancato dall'avvocato Pietro Boria; la Buzzi Unicem S.p.A. è difesa dall'avvocato Eliana Rizzi e Giuseppe Vanz.

Con sentenza n. 3106/2022, depositata in data 8/4/2002, la Commissione tributaria regionale per la Sicilia accoglieva l’appello proposto da Buzzi Unicem s.p.a. nei confronti del Comune di Augusta, per la riforma della sentenza n. 990/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che, nella contumacia dell’ente impositore, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento in rettifica per ICI (anno 2005), notificatole a mezzo del servizio postale nel 2009.

Il giudice di appello ha accolto il gravame della società Buzzi Unicem sul rilievo che la prova della tempestività del ricorso introduttivo emergeva da quanto riportato nella successiva cartella di pagamento con la quale venivano iscritti a ruolo le somme (euro 486,460,93) che lo stesso Comune riteneva dovute all’atto dell’accertamento ICI per l’anno 2005, indicante la data (21/1/2009) di notificazione del prodromico avviso di accertamento oggetto di causa, donde l’erroneità della prima decisione.

Nel merito, la CTR della Sicilia ha ritenuto fondata l’impugnazione attesa l’illegittimità della base imponibile dell’imposta, determinata sulla scorta della nuova rendita catastale attribuita all’immobile tassato dall’Agenzia del Territorio in data 7/5/2001, ma non preventivamente notificata alla società contribuente e, dunque, priva di efficacia.

Avverso la pronuncia il Comune di Augusta propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte, accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.