Respinto il ricorso di Servimar per la procedura di progettazione ed esecuzione dei lavori nel compendio portuale Cervia-Milano Marittima
Pubblicato il: 10/16/2023
Nel contenzioso, Servimar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giampaolo Ghini; il Comune di Cervia è difeso dall'avvocato Roberto Manservisi; Ar.Co. Lavori Società Consortile è assistita dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.
La società Servimar ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 00926/2022.
La Servimar s.r.l., società che dal 2017 ha gestito il Porto turistico di Cervia - Milano Marittima (RA) sulla base di una concessione demaniale temporanea e provvisoria, con il ricorso di primo grado impugnava il provvedimento del 29 gennaio 2021 con cui il Comune di Cervia aveva ammesso la controinteressta Ar.Co. Lavori soc. coop. cons. alla procedura telematica per la progettazione ed esecuzione di lavori necessari alla riqualificazione e allo sviluppo del compendio portuale di Cervia-Milano Marittima e per la sua gestione economico-finanziaria tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, procedura indetta con bando pubblicato sulla Guri il 26 ottobre 2020 a seguito di precedente avviso esplorativo approvato giusta d.d. del 21 agosto 2018.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche, in via derivata, l’aggiudicazione disposta dall’amministrazione in favore della Ar.Co. Lavori.
Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Cervia e della Ar.Co. Lavori, dichiarava inammissibile il ricorso in ragione del fatto che la ricorrente era stata esclusa dalla gara e non aveva promosso impugnazione avverso detto provvedimento, sicché non vantva alcun interesse a censurare gli esiti della gara; analoghe considerazioni valevano per i motivi aggiunti.
Peraltro l’impugnazione del provvedimento d’esclusione sarebbe stata in ogni caso tardiva, in quanto proposta oltre il termine 30 giorni dalla sua comunicazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Servimar.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascun appellato costituito.