Respinto il ricorso di Security Service S.r.l. contro ASL Napoli 1 Centro
Pubblicato il: 10/17/2023
Nel contenzioso, Security Service S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Abbamonte; ASL Napoli 1 Centro è difesa dall'avvocato Massimo Scalfati.
La società Security Service S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sez. V, 16 giugno 2022, n. 4095, che ha accolto in parte il ricorso proposto per l’annullamento di alcune statuizioni della deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Centro n. 24 del 16 gennaio 2020, che aveva parzialmente accolto l'istanza, presentata dalla stessa società, per la compensazione/revisione periodica del prezzo pattuito con l'amministrazione, nell'ambito di un appalto di servizio di vigilanza.
La Security Service s.r.l. è stata affidataria, presso strutture della Asl Napoli 1 Centro, del servizio di piantonamento fisso, vigilanza armata e servizio di videosorveglianza per la durata di 5 anni. Alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, il servizio è stato prorogato sino al 30 giugno 2020. La società ha quindi chiesto alla Azienda sanitaria, a decorrere dall’esaurimento del primo anno di contratto, la corresponsione della compensazione revisionale ai sensi dell’art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006.
A fronte del silenzio serbato dalla Azienda sanitaria la società ha adito il Tar Campania, sede di Napoli, che, con sentenze della sez. V n. 4655 del 30 settembre 2019 (inerente il periodo contrattuale ed il primo periodo di proroga 1 aprile 2015 – 31 marzo 2016) e n. 4704 del 2 ottobre 2019 (inerente il periodo post contrattuale - proroga tecnica dall’aprile 2016 al marzo 2018), ha accolto il ricorso.
La sentenza del Tar Napoli, sez. V, 16 giugno 2022, n. 4095 è stata impugnata, per la sola parte in cui ha respinto il ricorso, con appello notificato il 14 gennaio 2023 e depositato il successivo 19 gennaio, affermando, in particolare, l’errore in cui cade l’appellante nel qualificare come “rinnovi contrattuali” le “proroghe” intervenute e nel fare riferimento alla cd. spending review al fine di qualificare le disposte proroghe contrattuali quali atti di negoziazione contrattuale novativa/accettazione della riduzione del prezzo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro; nulla per le spese nei confronti della Regione Campania, non costituita in giudizio.